Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 26
Copertura finanziaria
Alla spesa di L.2.000.000.000 autorizzata ai sensi dell'art. 4 della presente legge per l'attuazione degli interventi urgenti per la ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia - Romagna, l'amministrazione provvede con la iscrizione sullo stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1975 del capitolo 73355 " Costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio della attività regionale portuale, e installazione di impianti e di attrezzature fisse per il carico, lo scarico ed il deposito di merci, nonchè per il traffico dei passeggeri nei porti classificati di Cattolica, Cesenatico, Porto Garibaldi e Rimini (2a e 3a classe della 2a categoria) e nel porto di Goro ", dotato dello stanziamento di L.2.000.000.000, pari allo stanziamento del corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio 1974 istituito in attuazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 43, cui fa fronte, come per l'esercizio 1974, mediante la utilizzazione di una quota parte per pari importo della assegnazione statale di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nell'esercizio 1975.
Alla spesa di L.2.500.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 5 della presente legge, per l'attuazione degli interventi della regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 e l'accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate al successivo art. 27.
Alla spesa complessiva di L.4.754.000.000, autorizzata ai sensi degli articoli 6, 7 ed 8 della presente legge, rispettivamente in materia di viabilità comunale, viabilità provinciale ed opere di difesa delle strade comunali e provinciali, l'amministrazione regionale provvede mediante la reiscrizione rispettivamente dei capitoli 73380, 74600 e 74650 nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975, e l'accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 27.
Alla spesa complessiva di L.7.000.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 9 della presente legge per la concessione di contributi integrativi in capitale per la realizzazione di opere idroigieniche già finanziate dalla regione in precedenti esercizi, l'amministrazione regionale provvede:
a) quanto a L.2.500.000.000 mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 e lo storno di pari importo dai seguenti capitoli di spesa: Capitolo 73200 per L.800.000.000 Capitolo 73250 per L.1.100.000.000 Capitolo 73310 per L.130.000.000 Capitolo 73350 per L.130.000.000 Capitolo 73365 per L.80.000.000 Capitolo 74700 per L.200.000.000 per complessive L.2.440.000.000 resisi disponibili in applicazione del 3 comma del precedente art. 11, nonchè dal capitolo 46200 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine " per la somma di L.60.000.000;
b) quanto a L.4.500.000.000 mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975, la cui copertura finanziaria è assicurata
- per L.2.500.000.000 mediante l'applicazione al bilancio per l'esercizio 1975 di quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973.
- per L.2.000.000.000 mediante l'accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 27.
Alla spesa di L.3.200.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 10 della presente legge per la concessione di contributi integrativi in capitale per la realizzazione di opere stradali già finanziate dalla regione in precedenti esercizi, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di un apposito titolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975, e la accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 27.
Alla maggiore spesa di complessive L.600.000.000, prevista a partire dall'esercizio 1975 in conseguenza della iscrizione di ulteriori limiti di impegno autorizzati ai sensi degli artt. 12 e 13 della presente legge sui capitoli 73200, 73250 e 74700, l'amministrazione regionale fa fronte con quota parte della disponibilità sui mezzi ordinari di bilancio che si determinerà sul bilancio di previsione per l'esercizio 1975 per effetto della diversa copertura finanziaria stabilita per gli stanziamenti di complessive L.4.027.000.000 di cui ai capitoli 73380, 74600 e 74650, già finanziati con mezzi ordinari di bilancio nell'esercizio finanziario 1974, per i quali, ai sensi del 3 comma del presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la copertura finanziaria mediante l'accensione di mutui passivi.
Alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 14 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede con i fondi annualmente accantonati sul capitolo 73220 istituito per le medesime finalità ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della legge regionale 10 luglio 1974, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla spesa di L.300.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 15 della presente legge, per la concessione di contributi integrativi in capitale per la realizzazione di opere idroigieniche straordinarie nelle aree economicamente depresse già finanziate dalla regione in precedenti esercizi coi fondi di cui alla legge 20 ottobre 1971, n. 912 Sito esterno, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e l'accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 27.
Alla spesa di L.760.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 16 della presente legge per la concessione di contributi integrativi straordinari in capitale per consentire la realizzazione di opere acquedottistiche già finanziate coi fondi della comunità economica europea e del ministero dell'agricoltura ai sensi della legge 27 ottobre 1966 n. 910 Sito esterno, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 ed il prelievo dal fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 della somma di L.760.000.000 ancora disponibile sull'assegnazione statale di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno destinata al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ed in particolare nella quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita ai sensi della legge 7 agosto 1973 n. 512 Sito esterno, per lo sviluppo dell'agricoltura. Il trasferimento dei fondi dall'esercizio 1974 all'esercizio successivo avviene in applicazione della norma di cui alla legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno.

Espandi Indice