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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 27
Autorizzazione a contrarre mutui
Per il finanziamento delle spese di cui al precedente art. 5, per L.2.500.000.000; art. 6 per L.2.000.000.000; art. 7 per L.2.054.000.000; art. 8 per L.700.000.000; art. 9 per L.2.000.000.000; art. 10 per L.3.200.000.000; art. 12 per L.300.000.000; è autorizzata l'accensione di mutui per complessive Lire 12.754.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ai trentacinque anni ed un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell' entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L.1.930.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009 compreso. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1 comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal 5 comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Alla maggiore spesa di L.1.930.000.000, prevista per l'esercizio finanziario 1975 nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con quota parte della disponibilità complessiva di Lire 4.027.000.000, sui mezzi ordinari di bilancio che si determinerà sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 per effetto della diversa copertura finanziaria stabilita per gli stanziamenti di cui ai cap. 73380, 74600 e 74650, già finanziati con mezzi ordinari di bilancio nell'esercizio finanziario 1974, per i quali, ai sensi del 3 comma del precedente articolo 26, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la copertura finanziaria mediante l'accensione di mutui passivi.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.

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