LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975
Art. 3
Durata della legge
L'efficacia della presente legge cessa con l'entrata in vigore di leggi regionali organiche per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e comunque col 31 dicembre 1975.