LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975
Art. 30
Clausola di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, II comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.