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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 7
Viabilità provinciale Rifinanziamento della legge 9 aprile 1971 n. 167 Sito esterno, articolo 6
Per la realizzazione dei programmi di sistemazione generale della viabilità provinciale, a norma della legge 9 aprile 1971 n. 167 Sito esterno, articolo 6, è stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio 1975 la somma di L.2.054.000.000, corrispondente alla due ultime quote annuali del programma quadriennale 1973- 1976 previsto dalla legge stessa e determinato per le amministrazioni provinciali dell'Emilia - Romagna con decreti del ministro dei lavori pubblici n. 989 del 12 giugno 1972 e n. 1416 del 14 giugno 1972.
Il suddetto stanziamento, in conformità dei citati decreti ministeriali, è così ripartito fra le amministrazioni provinciali: Bologna L.305.045.830 Ferrara L.253.541.130 Forlì L.373.353.800 Modena L.243.152.090 Parma L.271.073.140 Piacenza L.215.608.170 Ravenna L.170.132.940 Reggio Emilia L.222.092.900
Nei limiti delle somme ripartite, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede alla concessione dei contributi alle amministrazioni provinciali, sulla base delle motivate richieste delle stesse amministrazioni.
Tali contributi possono essere concessi per la realizzazione di nuove opere, oppure ad integrazione dei contributi regionali già concessi dalla Regione sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 74600 e 74650 dei bilanci degli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.
I contributi integrativi possono essere concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, nonchè per aumenti d' asta, ed altri maggiori oneri conseguenti alla realizzazione delle opere già finanziate.

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