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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 8
Opere a difesa delle strade Rifinanziamento della legge 2- 9- 1904 n. 293 Sito esterno
Per la concessione di contributi in capitale a comuni e province per difendere le rispettive opere stradali contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, a norma della legge 2 settembre 1904 n. 293 Sito esterno, è stanziata sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975 la somma di L.700.000.000.
In casi eccezionali e di comprovata impossibilità dell'ente interessato a far fronte alla quota di propria spettanza, il contributo previsto dalla sopra richiamata legge può essere elevato fino al 100% della spesa ammessa a contributo.
All'assegnazione dei contributi provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta.

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