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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 9
Opere idroigieniche Contributi integrativi in capitale
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale per un importo complessivo di L.7.000.000.000 ad integrazione di quelli già concessi dalla stessa sugli stanziamenti iscritti al capitolo 73150 dei bilanci per gli esercizi fianziari 1972 e 1973.
I contributi regionali integrativi possono essere concessi per le opere non appaltate nè iniziate in economia diretta alla data del 31 dicembre 1974 e, nei casi di comprovata impossibilità degli enti interessati di far fronte altrimenti alla spesa ammissibile, fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.
In via eccezionale i predetti contributi potranno essere concessi anche per le opere già appaltate o iniziate in economia diretta alla suddetta data, qualora gli enti interessati si trovino nella assoluta impossibilità, per mancato conseguimento di mutui, di reperire, anche parzialmente, quella parte di spesa eccedente il contributo regionale già concesso che risulti strettamente indispensabile per la realizzazione delle opere stesse o di loro lotti funzionali.
L'importo della spesa ammissibile al contributo regionale integrativo è quello già finanziato dalla Regione, eventualmente aumentato dell'incremento di spesa accertato a seguito di licitazione privata esperita anche con offerte in aumento ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14 Sito esterno, oppure a seguito di appalto - concorso o di trattativa privata, il cui esito più favorevole all'ente sia stato approvato dal competente organo deliberante dell'ente stesso.
Entro i limiti dei fondi disponibili, i contributi regionali integrativi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base di motivate e documentate richieste degli enti locali interessati.

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