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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità della legge
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, si prefigge i seguenti scopi:
a) di contribuire al superamento della grave situazione economica in atto, attraverso il sostegno dei livelli occupazionali, la promozione dell'attività delle imprese e l'impulso dei consumi pubblici prioritari;
b) di consentire la prosecuzione tempestiva della realizzazione di programmi di opere pubbliche di diretta competenza regionale;
c) di favorire il superamento della difficilissima situazione determinatasi in ordine alla realizzazione delle opere pubbliche di competenza dei comuni e delle province a causa del persistente blocco dell'accesso al credito e dell'eccezionale aumento dei costi delle opere stesse;
d) di porre in essere più snelle e rapide procedure tecniche, amministrative e finanziarie, relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche, nel quadro della massima salvaguardia delle autonomie degli enti locali e territoriali ed al fine di determinare una più produttiva efficienza della pubblica amministrazione ed una più tempestiva risposta alle scelte delle comunità locali.
Art. 2
Ambito della legge
La presente legge riguarda:
a) le seguenti categorie di opere pubbliche di diretta competenza regionale:
- opere portuali nei porti regionali;
- opere idrauliche di 4a e 5a categoria e non classificate;
b) le seguenti categorie di opere pubbliche di competenza dei comuni e delle province e finanziate dalla Regione:
- acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;
- viabilità comunale e provinciale;
- sedi municipali;
- impianti elettrici di pubblica illuminazione;
- opere a difesa delle strade contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti;
- opere portuali nei porti comunali;
c) qualsiasi categoria di opera pubblica di competenza dei comuni e delle province, finanziata dagli enti stessi, con eventuale concorso di enti diversi dalla Regione e dallo Stato.
Art. 3
Durata della legge
L'efficacia della presente legge cessa con l'entrata in vigore di leggi regionali organiche per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e comunque col 31 dicembre 1975.
Titolo II
INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE
Art. 4
Opere portuali Rifianziamento della legge regionale 26- 8- 1974 n. 43
Per gli scopi di cui all'articolo 1, lettera a) della legge regionale 26 agosto 1974 n. 43 " Interventi urgenti per la ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia - Romagna " è stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio 1975 la somma di L.2.000.000.000, pari allo stanziamento iscritto sul bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1974 ai sensi della sopra menzionata legge regionale.
Art. 5
Opere idrauliche Rifinanziamento della legge regionale 6- 7- 1974 n. 27
Per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1974 n. 27 " Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell' Emilia - Romagna " è stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio 1975 la somma di L.2.500.000.000, pari allo stanziamento iscritto sul bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1974 ai sensi della sopra menzionata legge regionale.
Art. 6
Viabilità comunale Rifinanziamento della legge 9 aprile 1971 n. 167 Sito esterno, articolo 1
Per la concessione di contributi in capitale a comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere stradali a norma della legge 9 aprile 1971 n. 167 Sito esterno, articolo 1, è stanziata sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975 la somma di L.2.000.000.000.
All'assegnazione dei contributi provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta.
Art. 7
Viabilità provinciale Rifinanziamento della legge 9 aprile 1971 n. 167 Sito esterno, articolo 6
Per la realizzazione dei programmi di sistemazione generale della viabilità provinciale, a norma della legge 9 aprile 1971 n. 167 Sito esterno, articolo 6, è stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio 1975 la somma di L.2.054.000.000, corrispondente alla due ultime quote annuali del programma quadriennale 1973- 1976 previsto dalla legge stessa e determinato per le amministrazioni provinciali dell'Emilia - Romagna con decreti del ministro dei lavori pubblici n. 989 del 12 giugno 1972 e n. 1416 del 14 giugno 1972.
Il suddetto stanziamento, in conformità dei citati decreti ministeriali, è così ripartito fra le amministrazioni provinciali: Bologna L.305.045.830 Ferrara L.253.541.130 Forlì L.373.353.800 Modena L.243.152.090 Parma L.271.073.140 Piacenza L.215.608.170 Ravenna L.170.132.940 Reggio Emilia L.222.092.900
Nei limiti delle somme ripartite, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede alla concessione dei contributi alle amministrazioni provinciali, sulla base delle motivate richieste delle stesse amministrazioni.
Tali contributi possono essere concessi per la realizzazione di nuove opere, oppure ad integrazione dei contributi regionali già concessi dalla Regione sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 74600 e 74650 dei bilanci degli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.
I contributi integrativi possono essere concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, nonchè per aumenti d' asta, ed altri maggiori oneri conseguenti alla realizzazione delle opere già finanziate.
Art. 8
Opere a difesa delle strade Rifinanziamento della legge 2- 9- 1904 n. 293 Sito esterno
Per la concessione di contributi in capitale a comuni e province per difendere le rispettive opere stradali contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, a norma della legge 2 settembre 1904 n. 293 Sito esterno, è stanziata sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975 la somma di L.700.000.000.
In casi eccezionali e di comprovata impossibilità dell'ente interessato a far fronte alla quota di propria spettanza, il contributo previsto dalla sopra richiamata legge può essere elevato fino al 100% della spesa ammessa a contributo.
All'assegnazione dei contributi provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta.
Art. 9
Opere idroigieniche Contributi integrativi in capitale
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale per un importo complessivo di L.7.000.000.000 ad integrazione di quelli già concessi dalla stessa sugli stanziamenti iscritti al capitolo 73150 dei bilanci per gli esercizi fianziari 1972 e 1973.
I contributi regionali integrativi possono essere concessi per le opere non appaltate nè iniziate in economia diretta alla data del 31 dicembre 1974 e, nei casi di comprovata impossibilità degli enti interessati di far fronte altrimenti alla spesa ammissibile, fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.
In via eccezionale i predetti contributi potranno essere concessi anche per le opere già appaltate o iniziate in economia diretta alla suddetta data, qualora gli enti interessati si trovino nella assoluta impossibilità, per mancato conseguimento di mutui, di reperire, anche parzialmente, quella parte di spesa eccedente il contributo regionale già concesso che risulti strettamente indispensabile per la realizzazione delle opere stesse o di loro lotti funzionali.
L'importo della spesa ammissibile al contributo regionale integrativo è quello già finanziato dalla Regione, eventualmente aumentato dell'incremento di spesa accertato a seguito di licitazione privata esperita anche con offerte in aumento ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14 Sito esterno, oppure a seguito di appalto - concorso o di trattativa privata, il cui esito più favorevole all'ente sia stato approvato dal competente organo deliberante dell'ente stesso.
Entro i limiti dei fondi disponibili, i contributi regionali integrativi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base di motivate e documentate richieste degli enti locali interessati.
Art. 10
Opere stradali Contributi integrativi in capitale
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale, per un importo complessivo di L.3.200.000.000, ad integrazione di quelli già concessi dalla stessa sullo stanziamento iscritto al capitolo 74600 dei bilanci preventivi per gli esercizi 1972, 1973 e 1974.
I contributi regionali integrativi sono concessi nei limiti, nelle forme e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 9.
Art. 11
Opere idroigieniche, stradali e varie Decorrenza dei limiti di impegno per contributi regionali in annualità
La decorrenza dei limiti di impegno per la concessione di contributi regionali costanti trentacinquennali sui bilanci per gli esercizi finanziari 1972 e 1973 in applicazione delle leggi 11 marzo 1968 n. 1090 (articoli 14 e 15), e 3 agosto 1949 n. 589 per le opere idroigieniche, 9 agosto 1954 n. 649 e 19 luglio 1959 n. 550 per le sedi municipali, 26 luglio 1971 n. 719 per gli impianti elettrici, 3 agosto 1949 n. 589 (articolo 9) per le opere portuali, e 15 febbraio 1953 n. 184 per le opere stradali, è trasferita all'esercizio 1975 per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei seguenti capitoli di spesa: Cap. 73200 (opere idroigieniche) L.400.000.000 Cap. 73250 (opere idroigieniche) L.400.000.000 Cap. 73310 (impianti elettrici) L.80.000.000 Cap. 73350 (sedi municipali) L.66.500.000 Cap. 73365 (opere portuali) L.40.000.000 Cap. 74700 (opere stradali) L.96.500.000
A tal fine è autorizzato lo stanziamento sui citati capitoli dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1975 e successivi, fino all'esercizio 2009 compreso, delle somme a fianco di ciascuno indicato nel precedente comma.
Analogo trasferimento alla competenza degli esercizi fianziari 1975 e successivi è disposto per i limiti di impegno per la concessione di contributi di corrispondente destinazione e natura già stanziati sul bilancio per l'esercizio finanziario 1974 per gli importi a fianco di ciascuno dei sottoelencati capitoli di spesa: Cap. 73200 (opere idroigieniche) L.400.000.000 Cap. 73250 (opere idroigieniche) L.700.000.000 Cap. 73310 (impianti elettrici) L.50.000.000 Cap. 73350 (sedi municipali) L.63.500.000 Cap. 73365 (opere portuali) L.40.000.000 Cap. 74700 (opere stradali) L.96.500.000
A tal fine è autorizzato lo stanziamento sui citati capitoli dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1975 e successivi, fino all'esercizio 2009 compreso, delle somme annue a fianco di ciascuno indicate nel precedente comma.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla regione sugli stanziamenti sopracitati negli esercizi 1972, 1973 e 1974, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente da tali atti o decreti scaturiti, rimangono in atto negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1975 ed all'esercizio 2009.
La giunta regionale è tenuta a dare esecuzione al predetto differimento dei termini di decorrenza e scadenza degli impegni poliennali di spesa entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui al presente articolo, aventi carattere eccezionale, sono rese possibili in quanto di nessuna partita di mutuo corrispondente ai contributi trentacinquennali come sopra concessi negli esercizi 1972, 1973 e 1974 ha avuto inizio l'ammortamento.
Art. 12
Opere idroigieniche Integrazione dei contributi regionali in annualità
Per la realizzazione delle opere idroigieniche già finanziate dalla regione mediante la concessione di contributi regionali costanti trentacinquennali, ai sensi del DPR 11 marzo 1968 n. 1090 Sito esterno e della legge 3 agosto 1949 n. 589 Sito esterno negli esercizi 1972, 1973 e 1974, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio finanziario 1975 contributi integrativi.
A tal fine è autorizzata la iscrizione dei seguenti ulteriori limiti di impegno sui sottoelencati capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio fianziario 1975: Capitolo 73200 L.200.000.000 Capitolo 73250 L.300.000.000
Sui bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1975 al 2009 compreso saranno stanziate annualità di spesa pari rispettivamente ai limiti di spesa di cui al precedente comma.
I contributi integrativi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con le modalità e le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 9.
Resta comunque invariata l'aliquota percentuale dei predetti contributi integrativi rispetto a quella già stabilita dal consiglio regionale.
Art. 13
Opere stradali Integrazione di contributi regionali in annualità
Per la realizzazione delle opere stradali già finanziate dalla regione mediante la concessione di contributi regionali costanti trentacinquennali, ai sensi della legge 15 febbraio 1953 n. 184 Sito esterno, negli esercizi 1972, 1973 e 1974, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio finanziario 1975 contributi integrativi.
A tal fine è autorizzata l'iscrizione dell'ulteriore limite di impegno di L.100.000.000 sul capitolo di spesa 74700 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.
Sui bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1975 al 2009 compreso saranno stanziate annualità di spesa pari al limite di impegno di cui al precedente comma.
I contributi integrativi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con le modalità e le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 9.
Resta comunque invariata l'aliquota percentuale dei predetti contributi integrativi rispetto a quella già stabilita dal consiglio regionale.
Art. 14
Opere acquedottistiche Fidejussione regionale
A favore dei comuni che abbiano ottenuto a beneficio proprio o di consorzi dei quali facciano parte il contributo regionale in capitale o in annualità per la realizzazione di opere acquedottistiche previste nel piano regolatore generale degli acquedotti ( PRGA) per il quinquennio 1971/ 1975 ai sensi dell' articolo 20 del DPR 11 marzo 1968 n. 1090 Sito esterno, la regione potrà rilasciare apposita fidejussione per garantire i mutui contratti dagli enti medesimi per la copertura della parte della spesa riconosciuta necessaria rimasta a loro carico o per la quota parte di annualità di ammortamento che residua a carico degli enti medesimi.
Alla concessione della fidejussione provvede la giunta regionale, sentita la commissione competente del consiglio regionale, alle condizioni, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 10 luglio 1974 n. 28 e successive modificazioni.
Art. 15
Opere idroigieniche straordinarie nelle aree economicamente depresse.
Per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 1974 n. 49 " Finanziamento integrativo per la realizzazione di opere programmate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1973, n. 18 - Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano - romagnolo in attuazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912 Sito esterno " è stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1975 la somma di L.300.000.000.
Art. 16
Opere acquedottistiche già finanziate dalla CEE e dal Ministero dell'Agricoltura.
Contributi integrativi straordinari in capitale
A favore dei comuni che abbiano ottenuto, alla data del 31 dicembre 1974, contributi della comunità economica europea sui fondi del FEOGA - sezione orientamento - e del ministero dell'agricoltura a termine della legge 27 ottobre 1966 n. 910 Sito esterno, per la realizzazione di acquedotti rurali e che non siano in grado di reperire altrimenti i mezzi finanziari strettamente necessari per coprire la parte di spesa rimasta a loro carico, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi integrativi straordinari in capitale fino alla copertura totale della predetta parte di spesa.
A tal fine è stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1974 la somma di L.760.000.000.
I contributi predetti sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle motivate e documentate richieste dei comuni ivi comprese le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere esecutive ai sensi del successivo articolo 18. Sono fatte salve particolari procedure stabilite da norme comunitarie o statali per la concessione dei finanziamenti assegnati dalla CEE e dal ministero dell'agricoltura.
Art. 17
Consultazione delle rappresentanze delle Comunità locali
La giunta regionale formula le proposte di cui agli articoli 6 e 8 ed adotta le decisioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 12 e 13, previa consultazione delle amministrazioni provinciali, del comitato circondariale di Rimini, delle comunità montane e delle rappresentanze comprensoriali interessate.
Titolo III
ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DI PROCEDURE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
Art. 18
Opere pubbliche non fruenti di contributo regionale
Le deliberazioni delle province, dei comuni e dei loro consorzi, relative all'approvazione di progetti di opere pubbliche di loro competenza e per le quali non vi sia intervento finanziario della regione, sono esecutive ai sensi dell'articolo 130 della costituzione Sito esterno.
Sui progetti non è richiesto alcun parere nè l'ulteriore approvazione da parte della regione e dei suoi uffici.
Gli enti predetti hanno tuttavia la facoltà di richiedere il parere degli organi tecnici consultivi regionali;
in tali casi il parere viene reso entro 60 giorni dalla richiesta e non ha carattere vincolante.
Il comitato regionale di controllo e le relative sezioni decentrate, di cui alla legge 10 febbraio 1953 n. 62 Sito esterno ed alla legge regionale 27 febbraio 1974 n. 9, trasmettono alla fine di ogni mese alla giunta regionale l'elenco delle opere pubbliche risultanti dalle deliberazioni degli enti locali divenute esecutive nel mese stesso, suddiviso per ente e per categoria di opere.
Le norme del presente articolo valgono per qualsiasi categoria di opera pubblica.
Art. 19
Opere pubbliche fruenti di contributo regionale
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche alle opere pubbliche di competenza dei comuni, delle province e dei loro consorzi, di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, per le quali vi sia intervento finanziario della regione.
Il provvedimento regionale di concessione formale dei contributi è emesso dalla giunta regionale sulla base della sola deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'ente interessato, esecutiva ai sensi di legge.
Art. 20
Appalto di opere fruenti di contributo regionale
All'appalto delle opere pubbliche di cui al precedente articolo 2, di importo non superiore a Lire 30.000.000, l'amministrazione regionale e gli enti locali, secondo la rispettiva competenza, in deroga agli articoli 3 e successivi del RD 18 novembre 1923 n. 2440, possono provvedere anche in esito a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa.
Per le opere di importo superiore a L.30.000.000 le gare andate deserte possono essere subito rinnovate con ammissione di offerte in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione; se anche la gara in aumento va deserta, si può esperire la trattativa privata.
All'esecuzione delle opere predette, gli enti locali competenti possono altresì provvedere in economia diretta.
Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, le modalità dell'appalto o dell'esecuzione vengono stabilite dai competenti organi degli enti interessati con deliberazioni esecutive ai sensi di legge.
Art. 21
Erogazione dei finanziamenti regionali
L'erogazione agli enti locali dei contributi regionali in conto capitale, già concessi dal consiglio regionale o da concedersi ai sensi della presente legge, compresi quelli integrativi, per l'esecuzione delle opere pubbliche, ha luogo con le seguenti modalità:
- 50% sulla base dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato, oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
- 40% ad intervenuta dimostrazione da parte dell' ente locale di avere effettivamente erogato per l'esecuzione dei lavori almeno i due terzi della somma di cui alla lettera a);
- 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo.
All'erogazione provvede la giunta regionale, sulla base delle richieste documentate degli enti locali interessati.
Art. 22
Agevolazioni per le imprese appaltatrici
Sono estese all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 2 le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del ministero del tesoro 25 novembre 1972, e successive modifiche e proroghe, recante norme per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1974 n. 8 Sito esterno recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.
Art. 23
Inizio dei lavori
Ai fini di accelerare l'esecuzione delle opere totalmente finanziate con contributi a carico della regione, la giunta regionale è autorizzata a prescrivere agli enti interessati congrui termini per l'indizione delle gare d' appalto, per l'inizio dei lavori e per la utilizzazione dei finanziamenti regionali.
Scaduti inultimente tali termini la giunta regionale è autorizzata a revocare i contributi regionali.
Per le opere predette la consegna dei lavori deve avvenire non oltre 20 giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.
Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.
Gli enti beneficiari di contributi regionali in annualità possono iniziare le operazioni di gara anche in pendenza del perfezionamento del mutuo occorrente, qualora sia intervenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante, dando di ciò avviso alle imprese invitate.
Per le opere ammesse a contributo regionale in capitale la eventuale contrazione del mutuo relativo alla quota della spesa ammissibile non coperta dal predetto contributo può intervenire anche dopo la stipulazione del contratto di appalto, previo affidamento da parte dell'istituto mutuante.
Le norme di cui ai precedenti primi cinque commi si applicano anche le opere di cui agli articoli 4, 5 e 15 della presente legge, intendendosi sostituiti gli enti interessati con gli enti concessionari o con gli uffici esecutori.
Art. 24
Collaudi
Per i lavori pubblici rientranti nella competenza regionale e degli enti locali, di cui al precedente articolo 2, che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente cinquanta milioni di lire, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi, purchè detto direttore sia un tecnico appartenente ai ruoli della regione, delle province, dei comuni o dei loro consorzi al cui demanio o patrimonio appartengono le opere eseguite.
Art. 25
Delega all'assessore regionale ai lavori pubblici
La giunta regionale, ai fini di favorire una più rapida realizzazione delle opere, può delegare l'approvazione dei progetti, la concessione formale dei contributi e della fidejussione regionale ed ogni ulteriore attività esecutiva, - ivi comprese l'erogazione dei primi due acconti di cui al precedente art. 20, la nomina dei collaudatori e la fissazione di termini di cui all'art. 24 - all'assessore ai LLPP il quale vi provvede in conformità alle prescrizioni contenute nelle relative deliberazioni dei competenti organi.
All'omologazione degli atti di collaudo, all'erogazione dell'ultima quota di cui al precedente art. 20 ed alla revoca dei contributi regionali provvede in ogni caso la giunta regionale.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 26
Copertura finanziaria
Alla spesa di L.2.000.000.000 autorizzata ai sensi dell'art. 4 della presente legge per l'attuazione degli interventi urgenti per la ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia - Romagna, l'amministrazione provvede con la iscrizione sullo stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1975 del capitolo 73355 " Costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio della attività regionale portuale, e installazione di impianti e di attrezzature fisse per il carico, lo scarico ed il deposito di merci, nonchè per il traffico dei passeggeri nei porti classificati di Cattolica, Cesenatico, Porto Garibaldi e Rimini (2a e 3a classe della 2a categoria) e nel porto di Goro ", dotato dello stanziamento di L.2.000.000.000, pari allo stanziamento del corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio 1974 istituito in attuazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 43, cui fa fronte, come per l'esercizio 1974, mediante la utilizzazione di una quota parte per pari importo della assegnazione statale di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nell'esercizio 1975.
Alla spesa di L.2.500.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 5 della presente legge, per l'attuazione degli interventi della regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 e l'accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate al successivo art. 27.
Alla spesa complessiva di L.4.754.000.000, autorizzata ai sensi degli articoli 6, 7 ed 8 della presente legge, rispettivamente in materia di viabilità comunale, viabilità provinciale ed opere di difesa delle strade comunali e provinciali, l'amministrazione regionale provvede mediante la reiscrizione rispettivamente dei capitoli 73380, 74600 e 74650 nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975, e l'accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 27.
Alla spesa complessiva di L.7.000.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 9 della presente legge per la concessione di contributi integrativi in capitale per la realizzazione di opere idroigieniche già finanziate dalla regione in precedenti esercizi, l'amministrazione regionale provvede:
a) quanto a L.2.500.000.000 mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 e lo storno di pari importo dai seguenti capitoli di spesa: Capitolo 73200 per L.800.000.000 Capitolo 73250 per L.1.100.000.000 Capitolo 73310 per L.130.000.000 Capitolo 73350 per L.130.000.000 Capitolo 73365 per L.80.000.000 Capitolo 74700 per L.200.000.000 per complessive L.2.440.000.000 resisi disponibili in applicazione del 3 comma del precedente art. 11, nonchè dal capitolo 46200 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine " per la somma di L.60.000.000;
b) quanto a L.4.500.000.000 mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975, la cui copertura finanziaria è assicurata
- per L.2.500.000.000 mediante l'applicazione al bilancio per l'esercizio 1975 di quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973.
- per L.2.000.000.000 mediante l'accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 27.
Alla spesa di L.3.200.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 10 della presente legge per la concessione di contributi integrativi in capitale per la realizzazione di opere stradali già finanziate dalla regione in precedenti esercizi, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di un apposito titolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975, e la accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 27.
Alla maggiore spesa di complessive L.600.000.000, prevista a partire dall'esercizio 1975 in conseguenza della iscrizione di ulteriori limiti di impegno autorizzati ai sensi degli artt. 12 e 13 della presente legge sui capitoli 73200, 73250 e 74700, l'amministrazione regionale fa fronte con quota parte della disponibilità sui mezzi ordinari di bilancio che si determinerà sul bilancio di previsione per l'esercizio 1975 per effetto della diversa copertura finanziaria stabilita per gli stanziamenti di complessive L.4.027.000.000 di cui ai capitoli 73380, 74600 e 74650, già finanziati con mezzi ordinari di bilancio nell'esercizio finanziario 1974, per i quali, ai sensi del 3 comma del presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la copertura finanziaria mediante l'accensione di mutui passivi.
Alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 14 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede con i fondi annualmente accantonati sul capitolo 73220 istituito per le medesime finalità ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della legge regionale 10 luglio 1974, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla spesa di L.300.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 15 della presente legge, per la concessione di contributi integrativi in capitale per la realizzazione di opere idroigieniche straordinarie nelle aree economicamente depresse già finanziate dalla regione in precedenti esercizi coi fondi di cui alla legge 20 ottobre 1971, n. 912 Sito esterno, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e l'accensione di mutui per pari importo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 27.
Alla spesa di L.760.000.000, autorizzata ai sensi dell'art. 16 della presente legge per la concessione di contributi integrativi straordinari in capitale per consentire la realizzazione di opere acquedottistiche già finanziate coi fondi della comunità economica europea e del ministero dell'agricoltura ai sensi della legge 27 ottobre 1966 n. 910 Sito esterno, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 ed il prelievo dal fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 della somma di L.760.000.000 ancora disponibile sull'assegnazione statale di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno destinata al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ed in particolare nella quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita ai sensi della legge 7 agosto 1973 n. 512 Sito esterno, per lo sviluppo dell'agricoltura. Il trasferimento dei fondi dall'esercizio 1974 all'esercizio successivo avviene in applicazione della norma di cui alla legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno.
Art. 27
Autorizzazione a contrarre mutui
Per il finanziamento delle spese di cui al precedente art. 5, per L.2.500.000.000; art. 6 per L.2.000.000.000; art. 7 per L.2.054.000.000; art. 8 per L.700.000.000; art. 9 per L.2.000.000.000; art. 10 per L.3.200.000.000; art. 12 per L.300.000.000; è autorizzata l'accensione di mutui per complessive Lire 12.754.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ai trentacinque anni ed un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell' entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L.1.930.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009 compreso. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1 comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal 5 comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Alla maggiore spesa di L.1.930.000.000, prevista per l'esercizio finanziario 1975 nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con quota parte della disponibilità complessiva di Lire 4.027.000.000, sui mezzi ordinari di bilancio che si determinerà sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 per effetto della diversa copertura finanziaria stabilita per gli stanziamenti di cui ai cap. 73380, 74600 e 74650, già finanziati con mezzi ordinari di bilancio nell'esercizio finanziario 1974, per i quali, ai sensi del 3 comma del precedente articolo 26, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la copertura finanziaria mediante l'accensione di mutui passivi.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 28
Cancellazione di residui passivi
I residui passivi formatisi sui capitoli di spesa 73200, 73250, 73310, 73350, 73365 e 74700 degli esercizi finanziari 1972 e 1973, per effetto del trasferimento della decorrenza dei corrispondenti limiti di impegno all'esercizio finanziario 1975 disposta dal 1 comma dell'art. 11 della presente legge e del conseguente differimento al medesimo esercizio della decorrenza degli impegni già assunti, disposto dal 5 comma dello stesso articolo, sono cancellati d' ufficio e costituiscono economie di spesa in sede di approvazione dei rendiconti consuntivi degli esercizi finanziari 1972 e 1973.
Art. 29
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in diminuzione:
Cap. 46200L.60.000.000
Cap. 73200L.800.000.000
Cap. 73250 L.1.100.000.000
Cap. 73310L.130.000.000
Cap. 73350 L.130.000.000
Cap. 73365L.80.000.000
Cap. 74700L.200.000.000
Totale variazioni in diminuzione L.2.500.000.000
b)Variazione in aumento:
Cap. 73240" Contributi integrativi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati ai fini di consentire la realizzazione di opere idroigieniche già finanziate dalla regione negli esercizi precedenti "( cni) (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 16a)
L.2.500.000.000
Titolo V
NORMA FINALE
Art. 30
Clausola di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, II comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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