Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6

INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1975

Art. 13
Per i fini previsti dai precedenti articoli, sono autorizzate le seguenti spese:
- per gli interventi di forestazione pubblica di cui all'articolo 2: L.7.500.000.000 per l'esercizio 1974;
- per i contributi alle aziende consorziali di cui all' articolo 3: L.110.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976;
- per i contributi di cui all'articolo 4: L.200.000.000 per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976;
- per i contributi di cui all'articolo 5: una maggiore spesa di L.40.000.000 per gl'interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976;
- per gli interventi di cui all'articolo 6, in ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, rispettivamente: lettera a): L.10.000.000; lettera b): L.850.000.000; lettera c): L.400.000.000; lettera d): L.100.000.000.
Per l'attuazione degli interventi di forestazione pubblica di cui all'articolo 2 della presente legge, la Regione Emilia - Romagna stanzierà altresì sui bilanci per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 la somma complessiva di lire 15.000.000.000, la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accenzione di mutui passivi per pari importo.

Espandi Indice