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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6

INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1975

Art. 3
L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare fondi alle Comunità montane ai fini della concessione di contributi in favore delle aziende speciali consorziali tra enti locali ed altri enti, per la gestione e la custodia dei beni silvo - pastorali. Tali contributi non possono superare il 90% delle spese ordinarie e di istituto indicate nei bilanci di previsione approvati.
L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare fondi alle Comunità montane, per la redazione dei piani economici e di razionale gestione delle proprietà forestali pubbliche e collettive, nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile.
Per la redazione dei piani suddetti, le Comunità montane possono avvalersi degli uffici periferici regionali.
In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1974, n. 18, la Regione concorre alle spese di primo impianto di ciascuna azienda speciale consorziale di nuova istituzione con la concessione di un contributo una tantum di L.20.000.000.

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