LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6
INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1975
Art. 4
Per l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a concedere, in favore di aziende singole o associate e di cooperative di conduzione terreni, un contributo in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile, elevata fino al 40% nelle zone vincolate o vincolabili di collina e di montagna ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.