LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6
INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1975
Art. 7
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi aggiuntivi in conto capitale a enti pubblici o a privati per la realizzazione di opere di rimboschimento che siano ammesse a fruire di contributi della CEE e dello Stato, con le modalità e nei limiti previti dalla normativa comunitaria.
L'erogazione dei contributi aggiuntivi, di cui al primo comma del presente articolo, è subordinata all'emanazione di appositi provvedimenti legislativi regionali di finanziamento.