LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6
INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1975
Art. 9
I criteri generali per l'attuazione degli interventi e le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottati dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.