LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6
INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1975
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge
si propone:
a) di incrementare la superficie dei terreni boscati, di migliorare i boschi esistenti, di favorire la espansione e il miglioramento dei pascoli montani, di proseguire l'opera di sistemazione idraulico - forestale nel territorio regionale, con particolare riferimento alle zone classificate montane;
b) di incoraggiare l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento;
c) di aumentare l'occupazione dei lavoratori forestali e di migliorare le condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni rurali delle zone montane.
Gli interventi previsti dalla presente legge saranno realizzati, nel quadro della programmazione regionale, in armonia con i programmi predisposti dalle Province e sulla base delle scelte previste nei piani di sviluppo o nei programmi annuali delle Comunità montane.
Art. 2
L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:
a) al miglioramento dei demani forestali degli enti locali;
b) al miglioramento delle proprietà agro - silvo - pastorali a fini pubblici e collettivi;
c) agli interventi pubblici nei terreni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , e in quelli sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del RD 30 dicembre 1923 n. 3267.
d) all'ampliamento, mediante l'acquisto di terreni, ed al miglioramento del patrimonio forestale regionale.
I miglioramenti e gli interventi, di cui al comma precedente, riguardano la sistemazione idraulico - forestale dei terreni, il rimboschimento o la ricostituzione boschiva di essi, nonchè la costituzione ed il miglioramento di pascoli montani.
Gli oneri di progettazione e di attuazione degli interventi suddetti sono a totale carico della Regione.
Alla realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, si provvede direttamente oppure mediante concessione. In entrambi i casi, quando la esecuzione di lavori viene affidata a terzi, dovrà essere data preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali esistenti nell'ambito di ciascun territorio provinciale.
La Regione è autorizzata ad acquistare terreni nudi, cespugliati o boscati allo scopo di destinarli alla formazione di parchi, riserve naturali o per provvedere al loro miglioramento e alla razionale gestione sia a fini sociali che produttivi.
La Regione può assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati anche mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni caso non inferiori ad anni 20.
In applicazione dell'art. 9, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 , la Regione è autorizzata a procedere all'esproprio, con le modalità e le procedure previste dall'art. 9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , così come disposto dal decreto legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247 .
Art. 3
L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare fondi alle Comunità montane ai fini della concessione di contributi in favore delle aziende speciali consorziali tra enti locali ed altri enti, per la gestione e la custodia dei beni silvo - pastorali. Tali contributi non possono superare il 90% delle spese ordinarie e di istituto indicate nei bilanci di previsione approvati.
L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare fondi alle Comunità montane, per la redazione dei piani economici e di razionale gestione delle proprietà forestali pubbliche e collettive, nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile.
Per la redazione dei piani suddetti, le Comunità montane possono avvalersi degli uffici periferici regionali.
In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1974, n. 18, la Regione concorre alle spese di primo impianto di ciascuna azienda speciale consorziale di nuova istituzione con la concessione di un contributo una tantum di L.20.000.000.
Art. 4
Per l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a concedere, in favore di aziende singole o associate e di cooperative di conduzione terreni, un contributo in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile, elevata fino al 40% nelle zone vincolate o vincolabili di collina e di montagna ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 5
I contributi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, ai fini del potenziamento dell'assistenza tecnica a coltivatori diretti associati ed a cooperative di conduzione, potranno essere concessi, nella stessa misura e con le stesse modalità, alle cooperative di lavoratori forestali, per consentire il potenziamento della loro organizzazione tecnica.
Art. 6
La Regione è autorizzata a provvedere:
a) alla propaganda forestale; all'assistenza e propaganda intese alla estinzione degli incendi boschivi;
b) alla manutenzione delle opere di bonifica montana e di quelle di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani in diretta esecuzione o in concessione ai consorzi di bonifica montana e ad altri enti;
c) ai vivai forestali;
d) ad interventi di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.
Art. 7
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi aggiuntivi in conto capitale a enti pubblici o a privati per la realizzazione di opere di rimboschimento che siano ammesse a fruire di contributi della CEE e dello Stato, con le modalità e nei limiti previti dalla normativa comunitaria.
L'erogazione dei contributi aggiuntivi, di cui al primo comma del presente articolo, è subordinata all'emanazione di appositi provvedimenti legislativi regionali di finanziamento.
Art. 8
Gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge sono attuati sulla base di programmi annuali approvati dal Consiglio regionale.
Il programma di ampliamento del demanio forestale regionale, di cui all'articolo 2 - lett. a) della presente legge, e di acquisizione dei terreni ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , è predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle proposte formulate dall'azienda regionale delle foreste e sulla base degli obiettivi fissati nei piani o nei programmi delle Comunità montane, del Circondario di Rimini, per i territori di rispettiva competenza, e, per la residua parte del territorio, delle Province.
Nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , i programmi di intervento di cui alle lett. b), c), d) dell'articolo 2 della presente legge sono predisposti dalle Comunità montane, che li inseriscono nei programmi - stralcio annuali di cui all'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 1973 n. 30. Alle Province spettano i compiti di coordinamento e la facoltà di formulare pareri in analogia a quanto stabilito dagli articoli 17 e 20 della stessa legge regionale.
Nel restante territorio, i programmi di cui alle lett. b), c) e d) dell'articolo 2 della presente legge, sono predisposti dalle Province e dal Circondario di Rimini per il territorio di sua competenza, d' intesa con gli enti interessati.
Per gli adempimenti tecnici connessi alla formazione di tali programmi le Comunità montane, il Circondario di Rimini e le Province possono avvalersi degli uffici periferici regionali.
I fondi stanziati dalla presente legge per i contributi di cui all'articolo 3, sono ripartiti dalla Regione tra le Comunità montane interessate sulla base dei programmi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973.
Gli interventi di cui alla lett. b) dell'articolo 6 sono attuati in base a programmi annuali predisposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio regionale.
Sugli interventi previsti dall'articolo 4 della presente legge hanno facoltà di esprimere parere, per il territorio di rispettiva competenza, le Comunità montane, il Circondario di Rimini e, per la residua parte del territorio, le Province. Le Comunità montane, il Circondario di Rimini e le Province promuovono la congiunta partecipazione delle organizzazioni sindacali, cooperative e professionali, alla formazione dei pareri e dei programmi che sono competenti a formulare.
Art. 9
I criteri generali per l'attuazione degli interventi e le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottati dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
Art. 10
Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato, anche in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie.
Art. 11
Agli effetti dell'applicazione della presente legge rimane fermo quanto disposto dalla legge regionale 14 novembre 1973 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, purchè non contrastante con le disposizioni della presente legge.
Art. 12
Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.
Art. 13
Per i fini previsti dai precedenti articoli, sono autorizzate le seguenti spese:
- per gli interventi di forestazione pubblica di cui all'articolo 2: L.7.500.000.000 per l'esercizio 1974;
- per i contributi alle aziende consorziali di cui all' articolo 3: L.110.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976;
- per i contributi di cui all'articolo 4: L.200.000.000 per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976;
- per i contributi di cui all'articolo 5: una maggiore spesa di L.40.000.000 per gl'interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976;
- per gli interventi di cui all'articolo 6, in ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, rispettivamente: lettera a): L.10.000.000; lettera b): L.850.000.000; lettera c): L.400.000.000; lettera d): L.100.000.000.
Per l'attuazione degli interventi di forestazione pubblica di cui all'articolo 2 della presente legge, la Regione Emilia - Romagna stanzierà altresì sui bilanci per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 la somma complessiva di lire 15.000.000.000, la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accenzione di mutui passivi per pari importo.
Art. 14
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, limitatamente all'autorizzazione di spesa relativa allo esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede con l'accensione di mutui passivi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 15.
Le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di cui al secondo comma del precedente articolo 13, nonchè la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno la acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi 1976 e 1977 della quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , di spettanza della Regione Emilia - Romagna.
Al maggiore onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte a partire dall' esercizio 1975 con l'incremento naturale della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettante alla Regione ai sensi della lettera c) - articolo 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 599 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede negli esercizi 1974, 1975 e 1976 con l'utilizzazione di quota - parte dei fondi assegnati alla stessa ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Per l'esercizio 1974, lo stanziamento di lire 200 milioni viene finanziato col prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio medesimo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante la elevazione per lire 40 milioni dello stanziamento del capitolo 28650 in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976. Per l'esercizio 1974 tale maggiore spesa viene finanziata col prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio medesimo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1974, coi fondi di cui ai seguenti capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974:
capitolo 27110, per gli interventi di cui alla lettera a);
capitoli 27200 e 27210 per quelli della lettera b);
capitolo 67100, per quelli della lettera c);
capitolo 67220, per quelli della lettera d), che mantengono la loro attuale denominazione e collocazione in bilancio.
Art. 15
Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, limitatamente all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui passivi per complessive L.7.500 milioni.
Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 7,50% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell' entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.615.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1975 e fino all'esercizio finanziario 2009.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui in sede di contrattazione dei mutui l'operazione finanziaria di cui al primo comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto nel quarto comma, o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.
Alla maggiore spesa di L.615.000.000 prevista per l'esercizio 1975, nei confronti dell'esercizio immediatamente precedente, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettante alla Regione ai sensi della lettera c), art. 9 del DPR 29 settembre 1973 n. 599 .
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 16
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA | |
a)variazione in aumento | |
Cap.20100 | " Mutui per il finanziamento di interventi per la forestazione ed il miglioramento agro - silvo - pastorale dei terreni demaniali "(cni) - (titolo V - categoria 1a - rubrica 4a) |
L.7.500.000.000 | |
Cap.28650 | " Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributo per lo sviluppo dell'assistenza tecnica " |
L.40.000.000 | |
Cap.67110 | " Interventi per la forestazione ed il miglioramento agro - silvo - pastorale dei terreni demaniali "( cni) - (titolo II) sezione 4a - categoria 9a - rubrica 3a) |
L.7.500.000.000 | |
Cap.67115 | " Contributi in conto capitale ad aziende singole od associate ed a cooperative di conduzione terreni per l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere "( cni) - (titolo II sezione 4a - categoria 11a - rubrica 3a) |
L.200.000.000 | |
b) Variazioni in diminuzione: | |
Cap.48100 | " Fondo per fare fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " |
L.40.000.000 | |
Cap.75200 | " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti regionali in corso di approvazione " |
L.200.000.000 | |
NORMA TRANSITORIA E FINALE | |
L'efficacia delle disposizioni relative agli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, limitatamente alle spese che saranno stanziate sui bilanci per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al secondo comma dell'articolo 14. |
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 gennaio 1975