LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6
INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
NORMA TRANSITORIA E FINALE
L'efficacia delle disposizioni relative agli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, limitatamente alle spese che saranno stanziate sui bilanci per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al secondo comma dell'articolo 14.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".