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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6

INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO(1)

Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone:
a) di incrementare la superficie dei terreni boscati, di migliorare i boschi esistenti, di favorire la espansione e il miglioramento dei pascoli montani, di proseguire l'opera di sistemazione idraulico-forestale nel territorio regionale, con particolare riferimento alle zone classificate montane;
b) di incoraggiare l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento;
c) di aumentare l'occupazione dei lavoratori forestali e di migliorare le condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni rurali delle zone montane.
Gli interventi previsti dalla presente legge saranno realizzati, nel quadro della programmazione regionale, in armonia con i programmi predisposti dalle Province e sulla base delle scelte previste nei piani di sviluppo o nei programmi annuali delle Comunità montane.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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