LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6
INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, limitatamente all'autorizzazione di spesa relativa allo esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede con l'accensione di mutui passivi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 15.
Le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di cui al secondo comma del precedente articolo 13, nonché la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno la acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi 1976 e 1977 della quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , di spettanza della Regione Emilia-Romagna.
Al maggiore onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte a partire dall'esercizio 1975 con l'incremento naturale della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettante alla Regione ai sensi della lettera c)-articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede negli esercizi 1974, 1975 e 1976 con l'utilizzazione di quota-parte dei fondi assegnati alla stessa ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Per l'esercizio 1974, lo stanziamento di lire 200 milioni viene finanziato col prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio medesimo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante la elevazione per lire 40 milioni dello stanziamento del capitolo 28650 in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976. Per l'esercizio 1974 tale maggiore spesa viene finanziata col prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio medesimo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1974, coi fondi di cui ai seguenti capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974:
capitolo 27110, per gli interventi di cui alla lettera a);
capitoli 27200 e 27210 per quelli della lettera b);
capitolo 67100, per quelli della lettera c);
capitolo 67220, per quelli della lettera d),
che mantengono la loro attuale denominazione e collocazione in bilancio.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".