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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato16/12/1985
2. Testo Originale25/01/1975

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6

INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO(1)

Art. 2
L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:
a) all'ampliamento, mediante l'acquisto di terreni, ed al miglioramento del patrimonio forestale regionale;
b) al miglioramento dei demani forestali degli enti locali;
c) al miglioramento delle proprietà agro-silvo-pastorali a fini pubblici e collettivi;
d) agli interventi pubblici nei terreni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, e in quelli sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.
I miglioramenti e gli interventi, di cui al comma precedente, riguardano la sistemazione idraulico-forestale dei terreni, il rimboschimento o la ricostituzione boschiva di essi, nonché la costituzione ed il miglioramento di pascoli montani.
Gli oneri di progettazione e di attuazione degli interventi suddetti sono a totale carico della Regione.
Alla realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, si provvede direttamente oppure mediante concessione. In entrambi i casi, quando la esecuzione di lavori viene affidata a terzi, dovrà essere data preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali esistenti nell'ambito di ciascun territorio provinciale.
La Regione è autorizzata ad acquistare terreni nudi, cespugliati o boscati allo scopo di destinarli alla formazione di parchi, riserve naturali o per provvedere al loro miglioramento e alla razionale gestione sia a fini sociali che produttivi.
La Regione può assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati anche mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni caso non inferiori ad anni 20.
In applicazione dell'art. 9, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 Sito esterno, la Regione è autorizzata a procedere all'esproprio, con le modalità e le procedure previste dall'art. 9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, così come disposto dal decreto legge 2 maggio 1974, n. 115 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247 Sito esterno.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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