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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato16/12/1985
2. Testo Originale25/01/1975

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6

INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO(1)

Art. 7

(aggiunto comma dopo il primo e modificato comma 2

da articolo unico L.R. 8 luglio 1977 n. 33)

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi aggiuntivi in conto capitale a enti pubblici o a privati per la realizzazione di opere di rimboschimento che siano ammesse a fruire di contributi della CEE e dello Stato, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
In alternativa a quanto previsto nel comma precedente l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti pubblici, per la durata massima di 20 anni, contributi costanti annui fino all'importo massimo delle rate annuali di ammortamento dei mutui agevolati da questi ottenuti per la parte non coperta da contributi della C.E.E. e dello Stato.
L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al primo comma e dei contributi annuali di cui al secondo comma del presente articolo è subordinata all'emanazione degli appositi provvedimenti legislativi regionali di finanziamento.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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