LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6
INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
La Regione è autorizzata a provvedere:
a) alla propaganda forestale; all'assistenza e propaganda intese alla estinzione degli incendi boschivi;
b) alla manutenzione delle opere di bonifica montana e di quelle di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani in diretta esecuzione o in concessione ai consorzi di bonifica montana e ad altri enti;
c) ai vivai forestali;
d) ad interventi di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".