LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6
INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
(abrogato comma 8 da art. 38 L.R. 4 settembre 1981 n. 30)
Gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge sono attuati sulla base di programmi annuali approvati dal Consiglio regionale.
Il programma di ampliamento del demanio forestale regionale, di cui all'articolo 2-lett. a) della presente legge, e di acquisizione dei terreni ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , è predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle proposte formulate dall'azienda regionale delle foreste e sulla base degli obiettivi fissati nei piani o nei programmi delle Comunità montane, del Circondario di Rimini (2), per i territori di rispettiva competenza, e, per la residua parte del territorio, delle Province.
Nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , i programmi di intervento di cui alle lett. b), c), d) dell'articolo 2 della presente legge sono predisposti dalle Comunità montane, che li inseriscono nei programmi-stralcio annuali di cui all'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 1973 n. 30. Alle Province spettano i compiti di coordinamento e la facoltà di formulare pareri in analogia a quanto stabilito dagli articoli 17 e 20 della stessa legge regionale.
Nel restante territorio, i programmi di cui alle lett. b), c) e d) dell'articolo 2 della presente legge, sono predisposti dalle Province e dal Circondario di Rimini (2) per il territorio di sua competenza, d'intesa con gli enti interessati.
Per gli adempimenti tecnici connessi alla formazione di tali programmi le Comunità montane, il Circondario di Rimini(2) e le Province possono avvalersi degli uffici periferici regionali.
I fondi stanziati dalla presente legge per i contributi di cui all'articolo 3, sono ripartiti dalla Regione tra le Comunità montane interessate sulla base dei programmi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973.
Gli interventi di cui alla lett. b) dell'articolo 6 sono attuati in base a programmi annuali predisposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio regionale.
abrogato
Le Comunità montane, il Circondario di Rimini (2) e le Province promuovono la congiunta partecipazione delle organizzazioni sindacali, cooperative e professionali, alla formazione dei pareri e dei programmi che sono competenti a formulare.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".