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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 7

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 25 gennaio 1975

Art. 1
L'amministrazione regionale, per le materie di sua competenza, è autorizzata per gli esercizi finanziari 1974 e 1975 a concedere contributi alle sezioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute sulla base di programmi presentati dalle stesse per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione, alla propaganda, all'organizzazione, all'assistenza ed alla tutela della cooperazione. In particolare detti contributi verranno concessi per lo sviluppo della cooperazione nelle zone ove essa è meno diffusa e per l'incremento della stessa nei settori ove è meno sviluppato l'associazionismo cooperativo.

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