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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 7

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 25 gennaio 1975

Art. 3
I beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 dovranno presentare, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 2, una dettagliata relazione dalla quale risulti lo stato di attuazione dell'iniziativa e il consuntivo delle spese sostenute.
In caso di mancata presentazione della relazione nei termini prescritti o di irregolarità della stessa, il contributo potrà essere revocato, in tutto in parte, con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

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