Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 7

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 25 gennaio 1975

Art. 4
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge l'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare la somma complessiva di L.400.000.000 di cui L.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974 e L.200.000.000 a carico dell' esercizio finanziario 1975.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1974, ammontanti complessivamente a L.200.000.000, si provvede con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso esercizio mediante prelievo di pari somma dal fondo di cui al capitolo 75100.

Espandi Indice