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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 7

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 25 gennaio 1975

Art. 2
Per ottenere i contributi di cui all'art. 1 le sezioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute devono presentare domanda alla presidenza della giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando alla stessa il programma o i programmi relativi alle iniziative che si intendono intraprendere, indicando altresì il periodo nel quale l'iniziativa verrà attuata.
I programmi dovranno specificare in modo dettagliato le modalità di attuazione delle iniziative da intraprendere e dovranno essere accompagnati da un preventivo analitico di spesa indicante tutti i costi, compresi quelli generali, previsti dalle associazioni cooperative per l'attuazione del programma.
La giunta regionale, avvalendosi del concorso della competente commissione consiliare, determina le percentuali massime di contributo da erogare, sulla base degli indirizzi programmatici generali e delle particolari esigenze di sviluppo del settore cooperativo.
La giunta regionale, riconosciuta l'opportunità di un intervento diretto a favorire la realizzazione del programma presentato e valutata la congruità del preventivo analitico di spesa allegato alla domanda, delibera la concessione del contributo nei limiti di cui al comma precedente, indicandone le modalità di erogazione.

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