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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 1
Costituzione dei Comitati comprensoriali
La regione Emilia - Romagna, in attuazione degli articoli 4, 5 e 54 dello Statuto, ripartisce l'intero territorio regionale in ambiti comprensoriali per la realizzazione di una politica di riequilibrio socio - economico e territoriale e per la formazione e l'attuazione, da parte degli enti locali, degli enti e aziende regionali e degli organi regionali competenti, del programma di sviluppo regionale, di specifici piani territoriali di coordinamento, di piani settoriali e di piani di intervento, articolati a livello regionale, comprensoriale e delle altre dimensioni territoriali.
I comprensori costituiscono le unità di base della programmazione economica e territoriale.
Appositi comitati comprensoriali provvedono al coordinamento, nell'ambito del territorio comprensoriale, delle attività inerenti alla formazione e attuazione degli strumenti di pianificazione di cui al I comma, delle funzioni amministrative delegate ai comuni e alle province, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla regione ai sensi dell'articolo 57 dello statuto, delle attività svolte dalla regione a mezzo di uffici decentrati, enti o aziende regionali.
I comitati comprensoriali agiscono, in attuazione dell'articolo 5 dello statuto, quali organi di cooperazione, sul territorio comprensoriale, della regione, dei comuni e delle province.
I comitati comprensoriali provvedono a stabilire forme di coordinamento con l'amministrazione provinciale al fine di collegare la propria attività alle strutture di decentramento comprensoriale attuate o avviate dalla amministrazione provinciale stessa.

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