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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 11
Personale
Il comitato comprensoriale si avvale del personale assegnato dalla regione e di quello eventualmente comandato, d' intesa con la giunta regionale sentita la commissione consiliare " bilancio e affari generali ", dai comuni e dalle province del comprensorio.
Il comitato comprensoriale può proporre, in via eccezionale, il conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 61, terzo comma dello statuto regionale, per l'assolvimento di funzioni direttive o per lo svolgimento di compiti speciali, esclusi quelli di natura esecutiva o di concetto, nonchè avvalersi della collaborazione, a titolo professionale, di esperti e tecnici.
Il conferimento degli incarichi e la stipulazione dei contratti, di cui al comma precedente, possono essere delegati dagli organi della regione al comitato comprensoriale.

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