LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12
ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975
Art. 12
Uffici
Il consiglio regionale con proprio atto procederà al trasferimento, ristrutturazione o soppressione di uffici regionali, provvedendo altresì, in quest' ultimo caso, al comando del relativo personale presso gli enti delegati.
Il comitato comprensoriale, utilizzando anche il personale di cui al comma precedente, potrà costituire un ufficio di piano per gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi con la formulazione dei piani e dei programmi - stralcio, nonchè per l'attività istruttoria relativamente alle funzioni di cui al precedente art. 8, posto sotto la direzione dell'ufficio di presidenza del comitato stesso.