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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 13
Piani comprensoriali
Fermo quanto disposto nei successivi articoli 14 e 15, ai piani comprensoriali devono adeguarsi i piani degli enti operanti nel comprensorio, fatta eccezione per i piani regionali di cui all'articolo 1, per il piano economico nazionale e relativi piani annuali e progetti speciali, per i quali il piano comprensoriale ha valore propositivo.
Devono inoltre adeguarsi ai piani comprensoriali le iniziative ed opere di spettanza di enti operanti nel comprensorio, riferite a materie di competenza regionale, anche se non previste in piani degli enti stessi.
Il comitato comprensoriale invita tutti gli enti interessati a trasmettergli copia dei progetti relativi ai piani e agli interventi di cui sopra.
Qualora tali progetti siano sottoposti al parere, all'approvazione o al finanziamento da parte della regione, è fatto obbligo agli enti interessati di allegare, se espresso, il parere di conformità al piano comprensoriale formulato dal comitato.

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