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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 14
Piani delle comunità montane
Qualora l'ambito territoriale definito dal consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge coincida con quello di una comunità montana, le funzioni del comitato comprensoriale spettano alla comunità montana stessa.
La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui l'ambito comprensoriale ed il territorio della comunità montana non coincidano per frazioni di territorio di comuni solo parzialmente classificati montani. In tale ipotesi, la comunità montana procede alla formazione dei piani per tutto il proprio territorio e per quello ricompreso nel restante ambito comprensoriale.
Ove ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, i piani di sviluppo economico e sociale della comunità montana sostituiscono a tutti gli effetti i piani comprensoriali di sviluppo economico e sociale.
Ai fini di cui al primo comma, il piano urbanistico previsto dall'articolo 18 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, nonchè dall'articolo 18 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, è sostituito dal piano territoriale di coordinamento di cui alla presente legge.

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