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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 15
Coordinamento dei piani delle comunità montane con i piani comprensoriali
Qualora il territorio di una comunità montana sia incluso nei confini di un comprensorio, il comitato comprensoriale provvederà ad articolare i propri piani in due zone distinte, una delle quali corrispondente al territorio montano.
In tale caso la comunità montana partecipa, mediante la formulazione di propri orientamente e prendendo diretta parte ai lavori di progettazione, all'elaborazione dei piani comprensoriali.
Ferme restando le competenze previste dal titolo terzo della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, la comunità montana può adottare i piani comprensoriali, per la parte in cui si riferiscono al proprio territorio, inserendoli nel piano di sviluppo economico - sociale e nel piano territoriale di coordinamento.
Ove la comunità montana non intenda avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma e si riscontrino discordanze fra le previsioni dei piani comprensoriali, il consiglio regionale procede agli opportuni coordinamenti all'atto dell'esame e dell' approvazione dei piani stessi.

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