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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 17
Elezione e composizione del comitato comprensoriale
I componenti del comitato comprensoriale sono eletti con voto limitato dai consigli dei comuni del comprensorio e dai consigli provinciali interessati, fra cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Il comitato comprensoriale è formato da un numero di membri non inferiore a trenta e non superiore a ottanta.
Almeno la metà dei rappresentanti attribuiti a ciascun comune è scelta fra i consiglieri del comune stesso.
All'amministrazione provinciale spettano comunque tre rappresentanti eletti dal consiglio provinciale con voto limitato. Ove l'ambito comprensoriale sia compreso nel territorio di più province, il numero dei rappresentanti può essere elevato a sei.
In tale caso, il consiglio regionale provvede alla determinazione del numero dei rappresentanti da attribuire a ciascuna provincia.
Il consiglio regionale, sentiti i comuni e le amministrazioni provinciali interessate:
a) determina il numero dei componenti il comitato comprensoriale;
b) fissa il numero dei rappresentanti da attribuire ai singoli comuni graduando questi ultimi per classi di popolazione. In ogni caso, il numero dei rappresentanti di ciascun comune non può essere inferiore a tre;
c) stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti dei comuni e delle amministrazioni provinciali in modo da assicurare ai gruppi consiliari presenti nel comprensorio una rappresentanza adeguata alla percentuale dei voti conseguiti nelle elezioni del consiglio provinciale, limitatamente al territorio comprensoriale. A tal fine, ciascun gruppo consiliare ha la facoltà di dichiarare a quale delle liste elettorali presenti nelle predette elezioni sia da ritenersi collegato.

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