LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12
ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975
Art. 18
Durata in carica
L'incarico di componente del comitato comprensoriale ha durata pari a quella del consiglio comunale o provinciale che ha nominato il componente stesso.
Il consiglio comunale o provinciale, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei propri rappresentanti dalla carica di componente del comitato comprensoriale, provvede, entro quindici giorni dall'avvenuta cessazione, alla sua sostituzione.
Il comitato comprensoriale dura in carica cinque anni. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, il comitato comprensoriale decade in coincidenza con le prime elezioni generali amministrative.