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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 19
Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza
Il comitato comprensoriale, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il presidente e due vicepresidenti di cui uno di minoranza.
L'elezione del presidente avviene con le modalità previste dall'art. 28 dello statuto della regione Emilia - Romagna, per l'elezione del presidente della giunta regionale.
La seduta per l'elezione del presidente del comitato comprensoriale è presieduta dal membro più anziano di età.
Il comitato provvede altresì alla elezione di un ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente e dai vicepresidenti, da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici.
L'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza è disciplinata dal regolamento del comitato comprensoriale, il quale dovrà prevedere particolari norme intese ad assicurare la rappresentanza articolata delle diverse maggioranze degli enti locali rappresentati, garantendo comunque la presenza delle minoranze nella misura di almeno un terzo dei componenti l'ufficio di presidenza.
Il regolamento regola la sostituzione del presidente da parte del vicepresidente in caso di assenza o di impedimento.

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