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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 2
Criteri di delimitazione dei comprensori
La delimitazione degli ambiti territoriali comprensoriali è effettuata con deliberazione del consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate dell'amministrazione provinciale, nel termine fissato dal consiglio stesso. Le amministrazioni provinciali formulano le loro proposte al consiglio regionale, d' intesa con i comuni e le comunità montane, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali interessate.
La delimitazione è attuata sulla base dei seguenti criteri:
a) ciascun comprensorio deve essere individuato in modo da favorire il processo di riequilibrio tra le diverse zone della regione e all'interno di ognuna di esse e deve comprendere una o più aree suscettibili di uno sviluppo integrato coinvolgente settori ed attività produttive diverse;
b) ciascun comprensorio deve corrispondere alle aree entro le quali si svolge attualmente - o entro le quali si prevede si svolgerà in futuro, in relazione agli obiettivi della programmazione regionale
- la maggior parte dei rapporti economici, sociali e culturali della popolazione rispettiva;
c) la estensione territoriale di ogni comprensorio deve essere adeguata a consentire la programmazione dello sviluppo economico e sociale e dell'assetto territoriale, e deve comunque essere tale da garantire l'effettiva accessibilità delle popolazioni residenti ai fondamentali servizi sociali e alle sedi della vita comunitaria;
d) l'intero territorio di un comune deve appartenere ad un comprensorio;
e) nella identificazione delle aree comprensoriali si deve anche tenere conto delle esistenti aggregazioni di enti locali aventi fini generali di programmazione e pianificazione.
Le delimitazioni territoriali dei comprensori possono essere modificate dal consiglio regionale, ove ciò sia reso necessario da mutamenti oggettivi dei fattori economici e sociali considerati, ovvero da nuove esigenze della programmazione regionale.
Alla delimitazione territoriale dei comprensori dovranno rapportarsi tutte le ulteriori articolazioni amministrative regionali o locali operanti nelle materie di interesse regionale. Con lo stesso criterio dovranno attuarsi le delimitazioni territoriali affidate dallo Stato alle regioni per attività di programmazione o di gestione di servizi sociali.

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