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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 20
Compiti dell'ufficio di presidenza
L'ufficio di presidenza ha il compito di:
a) provvedere alla ripartizione degli incarichi tra i propri componenti;
b) curare i rapporti con gli enti e con gli altri organismi operanti nel territorio;
c) dirigere gli uffici ed i servizi del comitato comprensoriale;
d) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;
e) deliberare in materia di spese ed adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione stabiliti dal regolamento interno;
f) promuovere e coordinare le attività inerenti alla formazione dei piani previsti dalla presente legge.

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