LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12
ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975
Art. 22
Convocazioni, adunanze
Il comitato comprensoriale è convocato dal presidente d' ufficio, o su motivata richiesta di almeno un quinto dei componenti, con le modalità previste dal regolamento interno.
Il comitato comprensoriale deve riunirsi almeno cinque volte l'anno.