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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 25
Partecipazione
Il comitato comprensoriale cura la più ampia informazione dei cittadini sull'attività ed i programmi del comitato stesso.
Prima di procedere alla adozione del regolamento interno, dei piani, di eventuali programmi - stralcio e dei bilanci annuali relativi alle spese di funzionamento, il comitato comprensoriale trasmette i relativi progetti ai comuni e alle province nonchè alle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti, organizzazioni ed associazioni.
I progetti di cui al comma precedente non possono di norma essere portati in discussione davanti al comitato comprensoriale prima che siano trascorsi i termini assegnati ai comuni e alle province per l'espressione dei loro pareri.
Entro tale termine tutti gli enti ed organizzazioni interessati possono fare pervenire all'ufficio di presidenza osservazioni e proposte.
Il regolamento interno disciplinerà le modalità di esame e di discussione delle osservazioni e delle proposte pervenute, nonchè l'attività di informazione.

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