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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 26
Finanziamento
Le spese per l'istituzione e il funzionamento dei comitati comprensoriali sono a carico del bilancio della regione.
Il consiglio regionale provvede annualmente, su proposta della giunta regionale, ad uno stanziamento in favore dei comitati per le necessità del loro funzionamento, tenendo conto della superficie e della popolazione residente.
La giunta regionale provvede altresì, sentita la commissione consiliare " bilancio e affari generali ", al primo stanziamento in favore dei comitati, non appena ne sia avvenuta la istituzione.
Il comitato comprensoriale, agli effetti della gestione dei fondi assegnati per le necessità del suo funzionamento, ha autonomia contabile e amministrativa.
Al finanziamento dei piani comprensoriali si provvede con appositi atti del consiglio regionale.
Ai fini della formulazione del bilancio preventivo annuale, la regione terrà conto delle priorità fissate nei piani di sviluppo economico e sociale comprensoriali e nei programmi - stralcio presentati dai comitati comprensoriali entro il 30 settembre di ogni anno.
Sulla base dei programmi - stralcio, la regione procederà al riparto dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite ai comitati comprensoriali e per la realizzazione degli interventi previsti dai piani comprensoriali.

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