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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 27
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975, di un apposito capitolo per le spese di impianto e funzionamento dei comitati comprensoriali.
All'onere complessivo di L.200.000.000, previsto per l'esercizio 1975, l'amministrazione regionale provvede:
- quanto a L.100.000.000 con il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1974 riportato all'esercizio 1975 in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno;
- quanto a L.100.000.000 con i fondi ordinari del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, in corso di approvazione.
Negli esercizi successivi al 1975, lo stanziamento di spese per il funzionamento dei comitati comprensoriali sarà determinato annualmente con legge in sede di approvazione del bilancio di previsione.
NORME TRANSITORIE E FINALI
I
La data e la sede della prima convocazione del comitato comprensoriale vengono fissate con decreto del presidente della regione.
II
La data di inizio delle funzioni di cui all'articolo 8 verrà disposta, sentita la commissione consiliare " bilancio e affari generali ", con deliberazione della giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'insediamento dei singoli comitati comprensoriali.
A partire dalla data fissata dalla deliberazione di cui al primo comma gli strumenti urbanistici e le pratiche relative alle altre funzoni di cui all'art. 8, per le quali la competenza del comitato comprensoriale non è subordinata all'approvazione del piano territoriale di coordinamento, verranno trasmesse, a cura delle amministrazioni competenti, direttamente al comitato comprensoriale stesso.
La deliberazione di cui al primo comma determina anche le procedure da eseguire per la definizione dei procedimenti in corso.
III
Nella prima seduta il comitato comprensoriale provvede alla adozione di un regolamento provvisorio che detti norme per l'elezione dell'ufficio di presidenza di cui all'art. 19.

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