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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 3
Attribuzioni dei comitati comprensoriali
Nell'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, il comitato comprensoriale, in rispondenza alle linee di programmazione regionale, provvede in particolare:
a) alla predisposizione di piani o progetti pluriennali di intervento secondo le indicazioni del successivo articolo 5, nonchè alla partecipazione per la formazione e l'aggiornamento del programma generale di sviluppo, dei piani settoriali e di intervento della regione;
b) all'adozione del piano territoriale di coordinamento di cui al penultimo comma del successivo articolo 5;
c) all'esercizio delle funzioni in materia urbanistica secondo le norme di cui al successivo articolo 8;
d) alla predisposizione di programmi operativi per il riparto dei fondi;
e) a promuovere, fra i vari enti delegati, la fissazione di criteri comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 dello statuto, nonchè il coordinamento dei piani e degli interventi degli enti operanti nell'ambito comprensoriale.
Possono inoltre essere attribuite ai comitati comprensoriali quelle funzioni amministrative regionali che per un loro efficace esercizio richiedono di essere svolte ad un livello minimo corrispondente a quello del comprensorio ed a mezzo di uffici o di strumenti tecnici specializzati.
Spetta comunque alle singole leggi regionali di conferimento delle deleghe determinare altre forme e modi di coordinamento delle funzioni delegate, nel rispetto delle competenze attribuite ai comuni, alle province e alle comunità montane, quali naturali destinatari di deleghe.

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