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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 5
Finalità dei piani pluriennali di intervento Piano di sviluppo economico sociale Piano territoriale di coordinamento
I piani o progetti pluriennali di intervento di cui all'articolo 3 dovranno tra l'altro tendere:
a) al razionale e ordinato sviluppo urbanistico, con riferimento anche ai piani regolatori intercomunali, ai piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare e ai piani per gli insediamenti produttivi;
b) alla organizzazione e distribuzione ottimale dei servizi sociali, sanitari e scolastici, tenendo conto delle indicazioni della programmazione ospedaliera, delle proposte e dei criteri formulati dai consigli scolastici distrettuali, della progettata istituzione delle unità sanitarie locali e dei servizi sociali;
c) al coordinamento degli interventi in agricoltura, anche in relazione alle esigenze di pianificazione zonale derivante dall'applicazione delle vigenti direttive della CEE;
d) al coordinamento dei piani comunali e intercomunali di sviluppo commerciale, nonchè alla programmazione delle attività turistiche.
In tali piani si dovrà altresì tendere al coordinamento degli interventi da realizzarsi nei comprensori di bonifica integrale e nei bacini di traffico individuati dalla regione.
I piani suddetti dovranno essere coordinati in un unico piano di sviluppo economico e sociale. Detto piano avrà durata quinquennale. Esso sarà adottato dal comitato comprensoriale e approvato dal consiglio regionale negli stessi modi e forme previsti dalla legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, per il piano di sviluppo economico e sociale delle comunità montane.
Il comitato comprensoriale, in collaborazione con i comuni, adotta un piano territoriale di coordinamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, in quanto applicabili, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.
Nella formazione dei suddetti piani o progetti, il comitato terrà conto degli atti di programmazione elaborati a livello comunale e sovracomunale nel territorio del comprensorio.

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