Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 6
Criteri per la formazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriali
Il consiglio regionale, in applicazione del programma di sviluppo della regione di cui all'articolo 7 dello statuto, stabilisce, in collaborazione con i comitati comprensoriali, i criteri generali da osservare da parte degli stessi nella compilazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriali. Tali criteri sono stabiliti in rapporto principalmente:
a) alle zone da riservare a speciali destinazioni o vincoli derivanti da interessi nazionali o regionali, ivi comprese quelle destinate alle principali vie di comunicazione;
b) alle aree di interesse storico, ambientale e paesaggistico;
c) alla prevenzione delle varie forme di dissesto idrogeologico e di inquinamento;
d) ai fattori per la determinazione delle dimensioni degli insediamenti in genere e ai fattori per la localizzazione degli insediamenti industriali, commerciali e turistici;
e) alla definizione, nella fase di elaborazione ed approvazione del piano territoriale comprensoriale, degli opportuni coordinamenti con i piani degli altri comprensori.
I criteri di cui ai precedenti commi costituiscono i parametri di riferimento per l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriali da parte del consiglio regionale.
I comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle direttive dei piani territoriali di coordinamento comprensoriali.

Espandi Indice