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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 8
Funzioni in materia urbanistica
Sono attribuite al comitato comprensoriale le seguenti funzioni in materia urbanistica:
a) l'approvazione:
1) dei piani regolatori generali e relative varianti di cui all'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
2) dei regolamenti edilizi e dei programmi di fabbricazione e relative varianti di cui all'articolo 36 della citata legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
b) l'approvazione:
1) dei piani regolatori particolareggiati e loro varianti di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno
2) delle convenzioni - tipo da stipularsi per categoria di interventi, ai sensi degli artt. 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
3) dei piani dei comuni o loro consorzi, per le zone da destinare agli insediamenti produttivi previsti dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
4) delle deliberazioni dei consigli comunali indicanti la scelta delle aree per la costruzione di asili - nido non in conformità alle previsioni urbanistiche vigenti. Tale approvazione costituisce variante al piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente o adottato e comporta, altresì, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonchè l'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
5) dei piani di zona di edilizia economica e popolare, e loro varianti;
c) il rilascio di nulla - osta all'autorizzazione di piani di lottizzazione;
d) la proposta dei piani paesistici previsti dall'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno;
e) l'autorizzazione alla presentazione di varianti ai piani regolatori comunali generali;
f) la concessione di nulla - osta alle licenze in deroga ai piani regolatori generali, nonchè ai regolamenti edilizi e piani di fabbricazione, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 Sito esterno;
g) la delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
h) la richiesta ai comuni, ai sensi del III comma dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, dell'adozione delle deliberazioni di cui al I comma dello stesso articolo;
i) la predisposizione dei programmi di localizzazione di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
l) la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
m) l'esercizio delle attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
n) i provvedimenti in merito ai ricorsi di cui al nono comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, nonchè i provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge stessa;
o) l'esercizio dei poteri trasferiti alla regione di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, relativamente alle violazioni ed illegittimità afferenti piani regolatori generali e piani di fabbricazione;
p) l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 29 e secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
q) la scelta delle aree per la localizzazione dei programmi costruttivi per i comuni che non dispongono dei piani previsti dal quarto comma dell' articolo 3 della legge 18 aprile 1962 n. 167 Sito esterno, nel caso previsto dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
r) l'ordine di sospensione dei lavori previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 Sito esterno;
s) la indicazione, decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 27 giugno 1974 n. 247 Sito esterno, entro i successivi sessanta giorni, delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1972, n. 167 Sito esterno, ovvero la promozione della localizzazione dell'intervento in altro comune.
In attesa della costituzione di eventuali organi o uffici tecnici consultivi comprensoriali, il comitato comprensoriale è tenuto ad acquisire il parere tecnico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Sino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento di cui al quarto comma dell'art. 5, le funzioni di cui alle lettere a), b/ 3), e), f), l), n), o), rimangono riservate agli organi regionali competenti.

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