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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

Art. 9
Partecipazione dei comuni e delle province alla pianificazione comprensoriale
I piani elaborati dal comitato comprensoriale devono essere inviati ai consigli comunali del comprensorio prima della loro definitiva adozione; i consigli comunali devono esprimere il loro parere entro quarantacinque giorni dalla comunicazione.
Contemporaneamente i piani e i programmi sono inviati alla provincia o alle province interessate le quali, allo scopo di contribuire anche ad armonizzare tra loro le elaborazioni comprensoriali, entro quarantacinque giorni esprimono il proprio motivato parere e promuovono altresì quello degli altri comprensori interessati.
I piani, ove ne sia prescritta l'approvazione della regione, devono essere inviati alla regione stessa corredati dai detti pareri. Quando si verificano dissensi, i competenti organi della regione sono tenuti a sentire gli enti interessati.

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