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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 12

ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 dell' 1 febbraio 1975

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit1 Titolo II - ATTRIBUZIONI DEI COMITATI COMPRENSORIALI
Espandere area tit1 Titolo III - RAPPORTI CON GLI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO
Espandere area tit1 Titolo IV - PERSONALE E UFFICI
Espandere area tit1 Titolo V - DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI RAPPORTI CON LE COMUNITA' MONTANE E COL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI
Espandere area tit1 Titolo VI - STRUTTURE DEL COMITATO COMPRENSORIALE
Espandere area tit1 Titolo VII - DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Espandere area tit1 Titolo VIII - FUNZIONAMENTO
Espandere area tit1 Titolo IX - DELLA PARTECIPAZIONE
Espandere area tit1 Titolo X - FINANZE E BILANCIO
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Costituzione dei Comitati comprensoriali
La regione Emilia - Romagna, in attuazione degli articoli 4, 5 e 54 dello Statuto, ripartisce l'intero territorio regionale in ambiti comprensoriali per la realizzazione di una politica di riequilibrio socio - economico e territoriale e per la formazione e l'attuazione, da parte degli enti locali, degli enti e aziende regionali e degli organi regionali competenti, del programma di sviluppo regionale, di specifici piani territoriali di coordinamento, di piani settoriali e di piani di intervento, articolati a livello regionale, comprensoriale e delle altre dimensioni territoriali.
I comprensori costituiscono le unità di base della programmazione economica e territoriale.
Appositi comitati comprensoriali provvedono al coordinamento, nell'ambito del territorio comprensoriale, delle attività inerenti alla formazione e attuazione degli strumenti di pianificazione di cui al I comma, delle funzioni amministrative delegate ai comuni e alle province, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla regione ai sensi dell'articolo 57 dello statuto, delle attività svolte dalla regione a mezzo di uffici decentrati, enti o aziende regionali.
I comitati comprensoriali agiscono, in attuazione dell'articolo 5 dello statuto, quali organi di cooperazione, sul territorio comprensoriale, della regione, dei comuni e delle province.
I comitati comprensoriali provvedono a stabilire forme di coordinamento con l'amministrazione provinciale al fine di collegare la propria attività alle strutture di decentramento comprensoriale attuate o avviate dalla amministrazione provinciale stessa.
Art. 2
Criteri di delimitazione dei comprensori
La delimitazione degli ambiti territoriali comprensoriali è effettuata con deliberazione del consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate dell'amministrazione provinciale, nel termine fissato dal consiglio stesso. Le amministrazioni provinciali formulano le loro proposte al consiglio regionale, d' intesa con i comuni e le comunità montane, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali interessate.
La delimitazione è attuata sulla base dei seguenti criteri:
a) ciascun comprensorio deve essere individuato in modo da favorire il processo di riequilibrio tra le diverse zone della regione e all'interno di ognuna di esse e deve comprendere una o più aree suscettibili di uno sviluppo integrato coinvolgente settori ed attività produttive diverse;
b) ciascun comprensorio deve corrispondere alle aree entro le quali si svolge attualmente - o entro le quali si prevede si svolgerà in futuro, in relazione agli obiettivi della programmazione regionale
- la maggior parte dei rapporti economici, sociali e culturali della popolazione rispettiva;
c) la estensione territoriale di ogni comprensorio deve essere adeguata a consentire la programmazione dello sviluppo economico e sociale e dell'assetto territoriale, e deve comunque essere tale da garantire l'effettiva accessibilità delle popolazioni residenti ai fondamentali servizi sociali e alle sedi della vita comunitaria;
d) l'intero territorio di un comune deve appartenere ad un comprensorio;
e) nella identificazione delle aree comprensoriali si deve anche tenere conto delle esistenti aggregazioni di enti locali aventi fini generali di programmazione e pianificazione.
Le delimitazioni territoriali dei comprensori possono essere modificate dal consiglio regionale, ove ciò sia reso necessario da mutamenti oggettivi dei fattori economici e sociali considerati, ovvero da nuove esigenze della programmazione regionale.
Alla delimitazione territoriale dei comprensori dovranno rapportarsi tutte le ulteriori articolazioni amministrative regionali o locali operanti nelle materie di interesse regionale. Con lo stesso criterio dovranno attuarsi le delimitazioni territoriali affidate dallo Stato alle regioni per attività di programmazione o di gestione di servizi sociali.
Titolo II
ATTRIBUZIONI DEI COMITATI COMPRENSORIALI
Art. 3
Attribuzioni dei comitati comprensoriali
Nell'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, il comitato comprensoriale, in rispondenza alle linee di programmazione regionale, provvede in particolare:
a) alla predisposizione di piani o progetti pluriennali di intervento secondo le indicazioni del successivo articolo 5, nonchè alla partecipazione per la formazione e l'aggiornamento del programma generale di sviluppo, dei piani settoriali e di intervento della regione;
b) all'adozione del piano territoriale di coordinamento di cui al penultimo comma del successivo articolo 5;
c) all'esercizio delle funzioni in materia urbanistica secondo le norme di cui al successivo articolo 8;
d) alla predisposizione di programmi operativi per il riparto dei fondi;
e) a promuovere, fra i vari enti delegati, la fissazione di criteri comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 dello statuto, nonchè il coordinamento dei piani e degli interventi degli enti operanti nell'ambito comprensoriale.
Possono inoltre essere attribuite ai comitati comprensoriali quelle funzioni amministrative regionali che per un loro efficace esercizio richiedono di essere svolte ad un livello minimo corrispondente a quello del comprensorio ed a mezzo di uffici o di strumenti tecnici specializzati.
Spetta comunque alle singole leggi regionali di conferimento delle deleghe determinare altre forme e modi di coordinamento delle funzioni delegate, nel rispetto delle competenze attribuite ai comuni, alle province e alle comunità montane, quali naturali destinatari di deleghe.
Art. 4
Consorzi volontari, aziende consortili e altre forme di cooperazione
Il comitato comprensoriale promuove altresì, quando ne rilevi la necessità od opportunità, la costituzione di consorzi volontari, aziende consortili ed altre forme di cooperazione fra gli enti locali operanti nel territorio di uno o più comprensori, per l'esercizio congiunto o coordinato delle funzioni proprie o delegate dalla regione.
Art. 5
Finalità dei piani pluriennali di intervento Piano di sviluppo economico sociale Piano territoriale di coordinamento
I piani o progetti pluriennali di intervento di cui all'articolo 3 dovranno tra l'altro tendere:
a) al razionale e ordinato sviluppo urbanistico, con riferimento anche ai piani regolatori intercomunali, ai piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare e ai piani per gli insediamenti produttivi;
b) alla organizzazione e distribuzione ottimale dei servizi sociali, sanitari e scolastici, tenendo conto delle indicazioni della programmazione ospedaliera, delle proposte e dei criteri formulati dai consigli scolastici distrettuali, della progettata istituzione delle unità sanitarie locali e dei servizi sociali;
c) al coordinamento degli interventi in agricoltura, anche in relazione alle esigenze di pianificazione zonale derivante dall'applicazione delle vigenti direttive della CEE;
d) al coordinamento dei piani comunali e intercomunali di sviluppo commerciale, nonchè alla programmazione delle attività turistiche.
In tali piani si dovrà altresì tendere al coordinamento degli interventi da realizzarsi nei comprensori di bonifica integrale e nei bacini di traffico individuati dalla regione.
I piani suddetti dovranno essere coordinati in un unico piano di sviluppo economico e sociale. Detto piano avrà durata quinquennale. Esso sarà adottato dal comitato comprensoriale e approvato dal consiglio regionale negli stessi modi e forme previsti dalla legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, per il piano di sviluppo economico e sociale delle comunità montane.
Il comitato comprensoriale, in collaborazione con i comuni, adotta un piano territoriale di coordinamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, in quanto applicabili, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.
Nella formazione dei suddetti piani o progetti, il comitato terrà conto degli atti di programmazione elaborati a livello comunale e sovracomunale nel territorio del comprensorio.
Art. 6
Criteri per la formazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriali
Il consiglio regionale, in applicazione del programma di sviluppo della regione di cui all'articolo 7 dello statuto, stabilisce, in collaborazione con i comitati comprensoriali, i criteri generali da osservare da parte degli stessi nella compilazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriali. Tali criteri sono stabiliti in rapporto principalmente:
a) alle zone da riservare a speciali destinazioni o vincoli derivanti da interessi nazionali o regionali, ivi comprese quelle destinate alle principali vie di comunicazione;
b) alle aree di interesse storico, ambientale e paesaggistico;
c) alla prevenzione delle varie forme di dissesto idrogeologico e di inquinamento;
d) ai fattori per la determinazione delle dimensioni degli insediamenti in genere e ai fattori per la localizzazione degli insediamenti industriali, commerciali e turistici;
e) alla definizione, nella fase di elaborazione ed approvazione del piano territoriale comprensoriale, degli opportuni coordinamenti con i piani degli altri comprensori.
I criteri di cui ai precedenti commi costituiscono i parametri di riferimento per l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriali da parte del consiglio regionale.
I comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle direttive dei piani territoriali di coordinamento comprensoriali.
Art. 7
Piano quinquennale di sviluppo agricolo
Con riferimento a quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 5, il comitato comprensoriale, entro un anno dalla sua prima costituzione, adotta un piano quinquennale di sviluppo agricolo.
Il piano dovrà indicare gli obiettivi prioritari e le prospettive di sviluppo del settore agricolo nel comprensorio in rapporto alle concrete possibilità di sviluppo negli altri settori. A tal fine, il piano dovrà in particolare indicare le aree da conservare o destinare all'utilizzazione agricola e forestale, le priorità di destinazione produttiva e gli interventi e gli incentivi da porre in essere prioritariamente nelle dette aree.
Art. 8
Funzioni in materia urbanistica
Sono attribuite al comitato comprensoriale le seguenti funzioni in materia urbanistica:
a) l'approvazione:
1) dei piani regolatori generali e relative varianti di cui all'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
2) dei regolamenti edilizi e dei programmi di fabbricazione e relative varianti di cui all'articolo 36 della citata legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
b) l'approvazione:
1) dei piani regolatori particolareggiati e loro varianti di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno
2) delle convenzioni - tipo da stipularsi per categoria di interventi, ai sensi degli artt. 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
3) dei piani dei comuni o loro consorzi, per le zone da destinare agli insediamenti produttivi previsti dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
4) delle deliberazioni dei consigli comunali indicanti la scelta delle aree per la costruzione di asili - nido non in conformità alle previsioni urbanistiche vigenti. Tale approvazione costituisce variante al piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente o adottato e comporta, altresì, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonchè l'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
5) dei piani di zona di edilizia economica e popolare, e loro varianti;
c) il rilascio di nulla - osta all'autorizzazione di piani di lottizzazione;
d) la proposta dei piani paesistici previsti dall'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno;
e) l'autorizzazione alla presentazione di varianti ai piani regolatori comunali generali;
f) la concessione di nulla - osta alle licenze in deroga ai piani regolatori generali, nonchè ai regolamenti edilizi e piani di fabbricazione, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 Sito esterno;
g) la delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
h) la richiesta ai comuni, ai sensi del III comma dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, dell'adozione delle deliberazioni di cui al I comma dello stesso articolo;
i) la predisposizione dei programmi di localizzazione di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
l) la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
m) l'esercizio delle attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
n) i provvedimenti in merito ai ricorsi di cui al nono comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, nonchè i provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge stessa;
o) l'esercizio dei poteri trasferiti alla regione di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, relativamente alle violazioni ed illegittimità afferenti piani regolatori generali e piani di fabbricazione;
p) l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 29 e secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
q) la scelta delle aree per la localizzazione dei programmi costruttivi per i comuni che non dispongono dei piani previsti dal quarto comma dell' articolo 3 della legge 18 aprile 1962 n. 167 Sito esterno, nel caso previsto dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
r) l'ordine di sospensione dei lavori previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 Sito esterno;
s) la indicazione, decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 27 giugno 1974 n. 247 Sito esterno, entro i successivi sessanta giorni, delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1972, n. 167 Sito esterno, ovvero la promozione della localizzazione dell'intervento in altro comune.
In attesa della costituzione di eventuali organi o uffici tecnici consultivi comprensoriali, il comitato comprensoriale è tenuto ad acquisire il parere tecnico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Sino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento di cui al quarto comma dell'art. 5, le funzioni di cui alle lettere a), b/ 3), e), f), l), n), o), rimangono riservate agli organi regionali competenti.
Titolo III
RAPPORTI CON GLI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO
Art. 9
Partecipazione dei comuni e delle province alla pianificazione comprensoriale
I piani elaborati dal comitato comprensoriale devono essere inviati ai consigli comunali del comprensorio prima della loro definitiva adozione; i consigli comunali devono esprimere il loro parere entro quarantacinque giorni dalla comunicazione.
Contemporaneamente i piani e i programmi sono inviati alla provincia o alle province interessate le quali, allo scopo di contribuire anche ad armonizzare tra loro le elaborazioni comprensoriali, entro quarantacinque giorni esprimono il proprio motivato parere e promuovono altresì quello degli altri comprensori interessati.
I piani, ove ne sia prescritta l'approvazione della regione, devono essere inviati alla regione stessa corredati dai detti pareri. Quando si verificano dissensi, i competenti organi della regione sono tenuti a sentire gli enti interessati.
Art. 10
Iniziative della regione, degli enti locali e degli altri enti operanti nel comprensorio
Il comitato comprensoriale può altresì esprimersi sulle iniziative della regione, degli enti locali e degli altri enti operanti nel comprensorio, le quali siano in grado di incidere sui programmi di sviluppo e sull'assetto territoriale del comprensorio stesso.
Titolo IV
PERSONALE E UFFICI
Art. 11
Personale
Il comitato comprensoriale si avvale del personale assegnato dalla regione e di quello eventualmente comandato, d' intesa con la giunta regionale sentita la commissione consiliare " bilancio e affari generali ", dai comuni e dalle province del comprensorio.
Il comitato comprensoriale può proporre, in via eccezionale, il conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 61, terzo comma dello statuto regionale, per l'assolvimento di funzioni direttive o per lo svolgimento di compiti speciali, esclusi quelli di natura esecutiva o di concetto, nonchè avvalersi della collaborazione, a titolo professionale, di esperti e tecnici.
Il conferimento degli incarichi e la stipulazione dei contratti, di cui al comma precedente, possono essere delegati dagli organi della regione al comitato comprensoriale.
Art. 12
Uffici
Il consiglio regionale con proprio atto procederà al trasferimento, ristrutturazione o soppressione di uffici regionali, provvedendo altresì, in quest' ultimo caso, al comando del relativo personale presso gli enti delegati.
Il comitato comprensoriale, utilizzando anche il personale di cui al comma precedente, potrà costituire un ufficio di piano per gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi con la formulazione dei piani e dei programmi - stralcio, nonchè per l'attività istruttoria relativamente alle funzioni di cui al precedente art. 8, posto sotto la direzione dell'ufficio di presidenza del comitato stesso.
Titolo V
DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI RAPPORTI CON LE COMUNITA' MONTANE E COL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI
Art. 13
Piani comprensoriali
Fermo quanto disposto nei successivi articoli 14 e 15, ai piani comprensoriali devono adeguarsi i piani degli enti operanti nel comprensorio, fatta eccezione per i piani regionali di cui all'articolo 1, per il piano economico nazionale e relativi piani annuali e progetti speciali, per i quali il piano comprensoriale ha valore propositivo.
Devono inoltre adeguarsi ai piani comprensoriali le iniziative ed opere di spettanza di enti operanti nel comprensorio, riferite a materie di competenza regionale, anche se non previste in piani degli enti stessi.
Il comitato comprensoriale invita tutti gli enti interessati a trasmettergli copia dei progetti relativi ai piani e agli interventi di cui sopra.
Qualora tali progetti siano sottoposti al parere, all'approvazione o al finanziamento da parte della regione, è fatto obbligo agli enti interessati di allegare, se espresso, il parere di conformità al piano comprensoriale formulato dal comitato.
Art. 14
Piani delle comunità montane
Qualora l'ambito territoriale definito dal consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge coincida con quello di una comunità montana, le funzioni del comitato comprensoriale spettano alla comunità montana stessa.
La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui l'ambito comprensoriale ed il territorio della comunità montana non coincidano per frazioni di territorio di comuni solo parzialmente classificati montani. In tale ipotesi, la comunità montana procede alla formazione dei piani per tutto il proprio territorio e per quello ricompreso nel restante ambito comprensoriale.
Ove ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, i piani di sviluppo economico e sociale della comunità montana sostituiscono a tutti gli effetti i piani comprensoriali di sviluppo economico e sociale.
Ai fini di cui al primo comma, il piano urbanistico previsto dall'articolo 18 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, nonchè dall'articolo 18 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, è sostituito dal piano territoriale di coordinamento di cui alla presente legge.
Art. 15
Coordinamento dei piani delle comunità montane con i piani comprensoriali
Qualora il territorio di una comunità montana sia incluso nei confini di un comprensorio, il comitato comprensoriale provvederà ad articolare i propri piani in due zone distinte, una delle quali corrispondente al territorio montano.
In tale caso la comunità montana partecipa, mediante la formulazione di propri orientamente e prendendo diretta parte ai lavori di progettazione, all'elaborazione dei piani comprensoriali.
Ferme restando le competenze previste dal titolo terzo della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, la comunità montana può adottare i piani comprensoriali, per la parte in cui si riferiscono al proprio territorio, inserendoli nel piano di sviluppo economico - sociale e nel piano territoriale di coordinamento.
Ove la comunità montana non intenda avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma e si riscontrino discordanze fra le previsioni dei piani comprensoriali, il consiglio regionale procede agli opportuni coordinamenti all'atto dell'esame e dell' approvazione dei piani stessi.
Art. 16
Del comitato circondariale di Rimini
Nel circondario di Rimini le funzioni del comitato comprensoriale vengono assunte dal comitato circondariale previsto dalla legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6.
Titolo VI
STRUTTURE DEL COMITATO COMPRENSORIALE
Art. 17
Elezione e composizione del comitato comprensoriale
I componenti del comitato comprensoriale sono eletti con voto limitato dai consigli dei comuni del comprensorio e dai consigli provinciali interessati, fra cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Il comitato comprensoriale è formato da un numero di membri non inferiore a trenta e non superiore a ottanta.
Almeno la metà dei rappresentanti attribuiti a ciascun comune è scelta fra i consiglieri del comune stesso.
All'amministrazione provinciale spettano comunque tre rappresentanti eletti dal consiglio provinciale con voto limitato. Ove l'ambito comprensoriale sia compreso nel territorio di più province, il numero dei rappresentanti può essere elevato a sei.
In tale caso, il consiglio regionale provvede alla determinazione del numero dei rappresentanti da attribuire a ciascuna provincia.
Il consiglio regionale, sentiti i comuni e le amministrazioni provinciali interessate:
a) determina il numero dei componenti il comitato comprensoriale;
b) fissa il numero dei rappresentanti da attribuire ai singoli comuni graduando questi ultimi per classi di popolazione. In ogni caso, il numero dei rappresentanti di ciascun comune non può essere inferiore a tre;
c) stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti dei comuni e delle amministrazioni provinciali in modo da assicurare ai gruppi consiliari presenti nel comprensorio una rappresentanza adeguata alla percentuale dei voti conseguiti nelle elezioni del consiglio provinciale, limitatamente al territorio comprensoriale. A tal fine, ciascun gruppo consiliare ha la facoltà di dichiarare a quale delle liste elettorali presenti nelle predette elezioni sia da ritenersi collegato.
Art. 18
Durata in carica
L'incarico di componente del comitato comprensoriale ha durata pari a quella del consiglio comunale o provinciale che ha nominato il componente stesso.
Il consiglio comunale o provinciale, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei propri rappresentanti dalla carica di componente del comitato comprensoriale, provvede, entro quindici giorni dall'avvenuta cessazione, alla sua sostituzione.
Il comitato comprensoriale dura in carica cinque anni. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, il comitato comprensoriale decade in coincidenza con le prime elezioni generali amministrative.
Titolo VII
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 19
Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza
Il comitato comprensoriale, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il presidente e due vicepresidenti di cui uno di minoranza.
L'elezione del presidente avviene con le modalità previste dall'art. 28 dello statuto della regione Emilia - Romagna, per l'elezione del presidente della giunta regionale.
La seduta per l'elezione del presidente del comitato comprensoriale è presieduta dal membro più anziano di età.
Il comitato provvede altresì alla elezione di un ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente e dai vicepresidenti, da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici.
L'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza è disciplinata dal regolamento del comitato comprensoriale, il quale dovrà prevedere particolari norme intese ad assicurare la rappresentanza articolata delle diverse maggioranze degli enti locali rappresentati, garantendo comunque la presenza delle minoranze nella misura di almeno un terzo dei componenti l'ufficio di presidenza.
Il regolamento regola la sostituzione del presidente da parte del vicepresidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 20
Compiti dell'ufficio di presidenza
L'ufficio di presidenza ha il compito di:
a) provvedere alla ripartizione degli incarichi tra i propri componenti;
b) curare i rapporti con gli enti e con gli altri organismi operanti nel territorio;
c) dirigere gli uffici ed i servizi del comitato comprensoriale;
d) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;
e) deliberare in materia di spese ed adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione stabiliti dal regolamento interno;
f) promuovere e coordinare le attività inerenti alla formazione dei piani previsti dalla presente legge.
Art. 21
Compiti del presidente
Il presidente convoca e presiede il comitato comprensoriale e l'ufficio di presidenza; fissa l'ordine del giorno delle sedute del comitato sentito l'ufficio di presidenza.
Titolo VIII
FUNZIONAMENTO
Art. 22
Convocazioni, adunanze
Il comitato comprensoriale è convocato dal presidente d' ufficio, o su motivata richiesta di almeno un quinto dei componenti, con le modalità previste dal regolamento interno.
Il comitato comprensoriale deve riunirsi almeno cinque volte l'anno.
Art. 23
Regolamento interno
Il comitato comprensoriale approva il proprio regolamento interno e programma l'impiego dei fondi ad esso assegnati.
Art. 24
Deliberazioni
Salvo che la presente legge o il regolamento interno non dispongano altrimenti, il comitato comprensoriale e l'ufficio di presidenza deliberano con la presenza della metà più uno dei membri assegnati ed a maggioranza dei presenti.
Titolo IX
DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 25
Partecipazione
Il comitato comprensoriale cura la più ampia informazione dei cittadini sull'attività ed i programmi del comitato stesso.
Prima di procedere alla adozione del regolamento interno, dei piani, di eventuali programmi - stralcio e dei bilanci annuali relativi alle spese di funzionamento, il comitato comprensoriale trasmette i relativi progetti ai comuni e alle province nonchè alle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti, organizzazioni ed associazioni.
I progetti di cui al comma precedente non possono di norma essere portati in discussione davanti al comitato comprensoriale prima che siano trascorsi i termini assegnati ai comuni e alle province per l'espressione dei loro pareri.
Entro tale termine tutti gli enti ed organizzazioni interessati possono fare pervenire all'ufficio di presidenza osservazioni e proposte.
Il regolamento interno disciplinerà le modalità di esame e di discussione delle osservazioni e delle proposte pervenute, nonchè l'attività di informazione.
Titolo X
FINANZE E BILANCIO
Art. 26
Finanziamento
Le spese per l'istituzione e il funzionamento dei comitati comprensoriali sono a carico del bilancio della regione.
Il consiglio regionale provvede annualmente, su proposta della giunta regionale, ad uno stanziamento in favore dei comitati per le necessità del loro funzionamento, tenendo conto della superficie e della popolazione residente.
La giunta regionale provvede altresì, sentita la commissione consiliare " bilancio e affari generali ", al primo stanziamento in favore dei comitati, non appena ne sia avvenuta la istituzione.
Il comitato comprensoriale, agli effetti della gestione dei fondi assegnati per le necessità del suo funzionamento, ha autonomia contabile e amministrativa.
Al finanziamento dei piani comprensoriali si provvede con appositi atti del consiglio regionale.
Ai fini della formulazione del bilancio preventivo annuale, la regione terrà conto delle priorità fissate nei piani di sviluppo economico e sociale comprensoriali e nei programmi - stralcio presentati dai comitati comprensoriali entro il 30 settembre di ogni anno.
Sulla base dei programmi - stralcio, la regione procederà al riparto dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite ai comitati comprensoriali e per la realizzazione degli interventi previsti dai piani comprensoriali.
Art. 27
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975, di un apposito capitolo per le spese di impianto e funzionamento dei comitati comprensoriali.
All'onere complessivo di L.200.000.000, previsto per l'esercizio 1975, l'amministrazione regionale provvede:
- quanto a L.100.000.000 con il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1974 riportato all'esercizio 1975 in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno;
- quanto a L.100.000.000 con i fondi ordinari del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, in corso di approvazione.
Negli esercizi successivi al 1975, lo stanziamento di spese per il funzionamento dei comitati comprensoriali sarà determinato annualmente con legge in sede di approvazione del bilancio di previsione.
NORME TRANSITORIE E FINALI
I
La data e la sede della prima convocazione del comitato comprensoriale vengono fissate con decreto del presidente della regione.
II
La data di inizio delle funzioni di cui all'articolo 8 verrà disposta, sentita la commissione consiliare " bilancio e affari generali ", con deliberazione della giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'insediamento dei singoli comitati comprensoriali.
A partire dalla data fissata dalla deliberazione di cui al primo comma gli strumenti urbanistici e le pratiche relative alle altre funzoni di cui all'art. 8, per le quali la competenza del comitato comprensoriale non è subordinata all'approvazione del piano territoriale di coordinamento, verranno trasmesse, a cura delle amministrazioni competenti, direttamente al comitato comprensoriale stesso.
La deliberazione di cui al primo comma determina anche le procedure da eseguire per la definizione dei procedimenti in corso.
III
Nella prima seduta il comitato comprensoriale provvede alla adozione di un regolamento provvisorio che detti norme per l'elezione dell'ufficio di presidenza di cui all'art. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 31 gennaio 1975

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