LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1975, n. 13
INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE CHE, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, INTENDONO INSEDIARSI IN AREE DESTINATE DAI COMUNI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 dell' 1 marzo 1975
Art. 10
La revoca nei confronti di un solo Comune è ammessa, per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione della legge o delle direttive regionali.
La revoca delle funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i Comuni.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'Amministrazione regionale.
I rapporti finanziari con i Comuni saranno definiti mediante riconoscimento alle amministrazioni comunali di una percentuale da calcolarsi sull'ammontare del contributo erogato a favore delle imprese artigiane che si insediano nel Comune stesso. Tale percentuale è stabilita dal Consiglio regionale.