LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1975, n. 13
INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE CHE, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, INTENDONO INSEDIARSI IN AREE DESTINATE DAI COMUNI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 dell' 1 marzo 1975
Art. 13
Copertura finanziaria
Alla determinazione degli stanziamenti di spesa di cui all'articolo precedente, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento, nonchè alla copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, la Regione Emilia - Romagna darà attuazione con successivi provvedimenti legislativi regionali a partire dall'esercizio 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi di bilancio autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni, per gli esercizi stessi, della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
, di spettanza della Regione Emilia - Romagna.
, di spettanza della Regione Emilia - Romagna. L'efficacia delle norme che comportano oneri a carico del bilancio regionale, relative agli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al precedente articolo 13.