LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1975, n. 13
INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE CHE, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, INTENDONO INSEDIARSI IN AREE DESTINATE DAI COMUNI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 dell' 1 marzo 1975
Art. 2
Al fine di ottenere la concessione del contributo, le imprese artigiane e i gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge inoltrano domanda entro il 30 giugno o il 31 dicembre di ciascun esercizio, indirizzandola al Comune nel cui territorio sono localizzate le aree da urbanizzarsi o urbanizzate.
Le domande, deliberate dall'organo rappresentativo del gruppo di imprese artigiane consorziate o associate nelle forme di legge o presentate dalle singole aziende artigiane, dovranno essere accompagnate, rispettivamente, da copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o da un certificato comprovante la qualifica artigiana.
Ciascuna domanda dovrà inoltre essere corredata di:
- copia del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione con allegato computo metrico estimativo, dal quale risulti il costo dell'area che si intende acquisire o urbanizzare, e relazione illustrativa nei casi di cui al precedente articolo 1 lett. a) e b);
- piano finanziario dal quale risulti il costo, comprensivo delle opere di urbanizzazione dell'area che si intende acquisire, e relazione illustrativa, nel caso di cui al precedente articolo 1, lett. c).
In ogni caso il richiedente dovrà indicare quali altri contributi abbia richiesto o ottenuto per le opere di urbanizzazione e per l'acquisto delle aree sulle quali intende insediarsi per svolgere la propria attività.