LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1975, n. 13
INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE CHE, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, INTENDONO INSEDIARSI IN AREE DESTINATE DAI COMUNI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 dell' 1 marzo 1975
Art. 3
Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle domande i Comuni, dopo aver verificato la effettiva destinazione a insediamento produttivo, ai sensi delle citate leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 17 agosto 1942, n. 1150, delle aree per le quali si intendono utilizzare i contributi richiesti, e sentita la commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, formulano una graduatoria delle iniziative che si intendono ammettere a contributo con l'indicazione della somma in capitale dichiarata ammissibile.
La graduatoria delle iniziative deve essere inviata entro il termine di cui al primo comma all'esame della commissione tecnica regionale costituita a norma dell'art. 6 della presente legge.